Da una rilettura attenta del testo unico, all’art. 401, comma 2, mai abrogato, risulta chiaro che, a prescindere dalla posizione utile all’accesso ai ruoli, tutti coloro che hanno superato le prove concorsuali possono vantare il diritto di accesso in Gae, infatti tale comma recita: “2.le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l’inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all’inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l’aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria pemanente”.
Ricordiamo che le graduatorie permanenti sono state poi trasformate nelle attuali graduatorie ad esaurimento.
A differenza dei Pas/Tfa, quindi, che escludono espressamente l’accesso alle Gae con l’art. 15 comma 27-bis, tale diritto è, invece, garantito, per Legge, a chi ha superato le prove concorsuali.