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FRUIZIONE DEL DOTTORATO DI RICERCA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

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Una sintesi organica delle disposizioni normative e regolamentari in materia di fruizione del dottorato di ricerca da parte del personale scolastico e degli effetti che la conseguente assenza dal servizio produce sul rapporto di lavoro.

PERF 05

Modalità e diritti connessi alla fruizione del dottorato di ricerca da parte del personale scolastico

Servizio curato da Raffaele Manzoni

La normativa di riferimento in materia di modalità di fruizione del dottorato di ricerca e delle borse di studio e connessi diritti alle assenze ed alla retribuzione, è contenuta in norme di legge (valide per tutti i lavoratori pubblici) e, per il personale scolastico, in circolari applicative da parte del Miur e del Dipartimento della funzione essenzialmente riconducibili,in ordine di tempo, alle seguenti disposizioni:

  • legge n. 476 del 13.8.984

  • art. 52 della legge 28.12.2001 n.448,

  • circolare del Miur n. 120 del 4.11.2002

  • circolare del Miur n. 15 del 22 febbraio 2011.

  • Legge n. 240 del 30.12.2010.

Con questo lavoro ci prefiggiamo l’intento di fornire una sintesi organica delle disposizioni normative e regolamentari in materia di fruizione del dottorato di ricerca da parte del personale scolastico e degli effetti che la conseguente assenza dal servizio, produce sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato (personale di ruolo) ed a tempo determinato (personale supplente). Per quest’ultima tipologia di personale, in particolare, si sono susseguiti, nel corso degli anni, interpretazioni e comportamenti difformi da parte dei dirigenti scolastici nel ritenere, o meno, il periodo della frequenza del dottorato, da parte del personale supplente, computabile ai fini giuridici (punteggio nelle graduatorie, ricostruzione di carriera, ecc.) ed economici (mantenimento della retribuzione percepita dal supplente ammesso al corso di dottorato di ricerca). Su tale vexata quaestio sono intervenute diverse sentenze dei Tribunali, aditi dai supplenti in sede di contenzioso, di cui daremo conto nel corso della presente trattazione.

La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università – G.U. n. 229 del 21/8/1984) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.

La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 – comma 57 – ha in parte integrato la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all’art. 2 – 1° comma – “In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.

Dalla lettura sistematica delle richiamate disposizioni è possibile affermare che:

  • la concessione del congedo straordinario per il personale scolastico di ruolo non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova il cui superamento, pertanto, può anche rimandato;

  • la richiesta di congedo straordinario deve essere commisurata all’intera durata del dottorato;

  • nell’ipotesi in cui l’interessato cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità. Questa disposizione può suggerire ai dirigenti scolastici l’esigenza di procedere alla sostituzione del personale di ruolo per ogni anno scolastico, con contratti di lavoro sino al termine delle lezioni e non sino al termine delle attività didattiche (30 giugno di ogni anno); ciò in quanto l’eventuale ritorno del titolare nell’ipotesi su riportata, comporta la rescissione del contratto di lavoro che, è possibile effettuare, solo per i contratti sino al termine delle lezioni, oltre che per evidenti ragioni di risparmio dell’erario;

  • il periodo di congedo straordinario e utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot. 1181 del 19 ottobre 1999.

Limiti alla autorizzazione alla frequenza dei dottorati

Come detto in precedenza, nella circolare 120/2002 il Miur aveva precisato che il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico. Nella circolare 15/2011, il Miur ha, invece, chiarito che tale diritto viene esercitato “compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione”. Tale chiarimento deriva da quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 riguardante “Norme in materia di organizzazione delle università”, pubblicata in G.U. del 14.1.2011 – Suppl. ordinario n. 11, con particolare riferimento all’art. 19, comma 3, che modifica l’art. 2 , primo comma della legge 13 agosto 1984, n. 476, e al punto a) stabilisce che “il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, “compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione,” in congedo straordinario…”.

Proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso

Il Miur non ha ritenuto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre il tempo strettamente necessario per la frequenza del corso di dottorato nemmeno per quanto attiene al tempo necessario alla preparazione della relazione finale. Ciò in riferimento all’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 che prevede la concessione del congedo straordinario per il periodo di durata del corso, nel cui ambito non può, quindi, prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi.

Successivamente il Miur, con la nota prot. n. 10331 del 14 dicembre 2011, ha precisato che una deroga alla predetta disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo “Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari (emesso in attuazione dell’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e secondo il quale l’Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti alcuni diritti, nel rispetto di doveri), che al Titolo X – Dottorandi di ricerca – punto 55, testualmente recita “Lo studente di dottorato ha diritto a usufruire di periodi di sospensione per malattia, per maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell’esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca”. In conformità della predetta disposizione si verifica che i Collegi dei docenti, su richiesta dell’interessato e sulla base di idonea documentazione medica, proroghino la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all’accertata malattia, ed è in tali casi che si ritiene opportuno da parte dei dirigenti scolastici, autorizzare la proroga del congedo per dottorato per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia, il che consentirebbe peraltro ai docenti interessati di non vanificare gli impegni assunti con le Università presso cui essi svolgono il dottorato per consentire nel recupero.

 

Ripetizione delle retribuzioni percepite

Il Miur ha fornito una precisazione in merito a quanto stabilito dall’ultimo periodo del comma 57, art. 52 della precitata legge 448/2001 in merito alla ripetizione delle retribuzioni percepite da parte dei docenti che, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, interrompano volontariamente il rapporto di lavoro con “l’amministrazione pubblica” nei due anni successivi.

Si è pervenuti ad un’interpretazione estensiva dell’accezione terminologica “amministrazione pubblica” contenuta nella legge in precedenza citata, non riferita, cioè, alla sola amministrazione di riferimento del docente che ha frequentato il dottorato di ricerca, ma solo all’ipotesi in cui l’interessato si dimetta del tutto dall’impiego pubblico o transiti in altro ente non rientrante nell’ambito di una qualsiasi Pubblica Amministrazione.

Si ricorda che il comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono:

  • tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

  • le Regioni, le Province, i Comuni,

  • le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni,

  • le istituzioni universitarie,

  • gli Istituti autonomi case popolari,

  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali,

  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

La ripetizione delle somme non si applica nemmeno nel caso in cui il docente che frequenta il corso di dottorato di ricerca abbandoni il corso per assumere servizio in qualità di ricercatore universitario, ovvero assume servizio in tale nuova qualifica, cessando dal servizio di docente prima del compimento dei due anni di permanenza obbligatoria nei ruoli del personale scolastico previsti dal summenzionato art. 52, comma 57, legge n 448/2001.

Dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere

Viene riconosciuto il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito anche al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, sulla base di quanto disposto dal comma 9, ultimo periodo, dell’art. 453 del D.Lvo 297/94, il quale prevede l’applicabilità dell’art. 2 della legge 14 agosto 1984, n. 476, al personale assegnatario di borse di studio da parte anche di Stati o Enti stranieri, ponendo in tal modo sullo stesso piano la disciplina prevista nella materia dalla citata legge sia per le Università italiane sia per quelle straniere.

Ammissione ad altri corsi di dottorato di ricerca

Per quanto concerne la possibilità di partecipare, dopo il conseguimento di un dottorato ad altro corso, il Miur ha fatto presente che, in materia, è applicabile il disposto della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , con particolare riferimento all’art. 19, comma 3, che al punto b) aggiunge al predetto art.2 della legge 476/84 i seguenti periodi: “Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti”.

 

Borse post-dottorato

La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie – G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria.

La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che “al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all’art. 2 della legge 13/8/1984, n. 476”.

Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).

È opportuno precisare che nell’art. 453 sono confluite due diverse disposizioni.

La prima è quella di cui all’art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (emanato quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448/1998.

La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9 dell’art. 453, riprende l’art. 4 – comma 2 – della legge finanziaria 23/12/1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il dottorato di ricerca.

Occorre,quindi, evidenziare la natura diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei l’esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico degli enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento del periodo di prova; in tal caso l’adozione dei singoli provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del dirigente scolastico.

Un’ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l’art. 51 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente la “possibilità” dell’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.

Come si può osservare , sia la norma primaria che la circolare 120/2002 del Miur non fanno alcun preciso riferimento all’estensione della normativa a favore del personale docente con contratto a tempo determinato; ma, sul presupposto che la legge 476/984 si rivolge alla generalità “dei pubblici dipendenti”, non vi sarebbe motivo alcuno di escludere dalla concessione del congedo straordinario retribuito ai supplenti in dottorato di ricerca. Invece cos’ non è avvenuto ed i dirigenti scolastici, nella quasi totalità dei casi, hanno concesso l’aspettativa per la frequenza del dottorato di ricerca ai supplenti negando il diritto al mantenimento della retribuzione. La motivazione di tale diniego, condivisa anche dall’Amministrazione centrale del Miur, poggiava sulla considerazione che la modifica apportata dalla legge 448/2001 alla legge 476/984 (ripetizione delle retribuzioni percepite da parte del docente che dopo aver conseguito il dottorato risolva unilateralmente il rapporto di lavoro nei due anni successivi), negasse, di fatto, l’estensione della disposizione anche ai supplenti il cui rapporto di lavoro, in ogni caso, termina entro l’anno scolastico.

Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca

Con decreto del Miur del 18 giugno 2008 è stato deciso che a decorrere dal 1° gennaio 2008 l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, attualmente fissato in € 10.561,55, viene determinato in € 13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. Resta valido quanto previsto dall’art. 1 della Legge 476/84, relativamente all’elevazione del 50% dell’importo della borsa di dottorato, in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all’estero presso università o istituti di ricerca. Restano valide le vigenti disposizioni in materia previdenziale relative all’assoggettamento delle predette borse al versamento del contributo INPS a gestione separata.

Equipollenza dottorato di ricerca conseguito all’estero

La domanda ed i documenti richiesti (vedi sotto) possono essere inviati per posta a l MIUR (Ministero, dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca) Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio IX

Piazza Kennedy, 20 – 00144 Roma o presentati a mano presso lo stesso indirizzo.

La domanda va corredata da una marca da bollo di € 14,62 (altra marca dello stesso valore va allegata alla documentazione per essere apposta sull’eventuale decreto di equipollenza).

Documenti richiesti:

a) certificato di nascita e cittadinanza (autocertificazione per i cittadini italiani e comunitari);

b) copia del diploma o del certificato del titolo di secondo livello italiano oppure titolo estero di pari livello riconosciuto equipollente presso una Università italiana (il titolo italiano in copia conforme o semplice accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000; il titolo estero accompagnato da copia conforme dell’atto di equipollenza rilasciato dall’Università italiana);

c) titolo di dottorato di ricerca (Ph.D) conseguito all’estero corredato da:

  • traduzione in italiano
  • legalizzazione rilasciata dai competenti Organi del Paese ove ha sede l’Università;
  • dichiarazione di valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Università, che indichi espressamente la durata legale minima del corso di dottorato frequentato e l’autorizzazione/accreditamento dell’Università a rilasciare titoli validi nel territorio nazionale di riferimento;

d) tesi di dottorato in formato cartaceo o in file pdf su CD che riporti indicazione dell’autore (la tesi deve essere accompagnata da idonea attestazione che permetta di rilevarne la corrispondenza con il lavoro approvato dall’Università estera e discusso nell’esame finale);

e) curriculum studiorum nel quale riportare eventuali ulteriori titoli, pubblicazioni e attività di ricerca;

f) eventuali lettere di presentazione inerenti il percorso e le ricerche svolte e quanto si reputi utile ai fini di una più compiuta valutazione.

Si evidenzia che il titolo di dottorato conseguito all’estero, per poter essere ammesso a riconoscimento, deve essere conseguito al termine di un corso di durata legale almeno triennale.

 

Congedo al personale con nomina a tempo determinato

Per quanto riguarda il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ammesso a partecipare ad un corso di dottorato di ricerca, il Miur ha fatto preciso riferimento alla normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, intendendosi come personale a tempo determinato, il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno, il cui primo comma dispone che “Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui ……………, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni, in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato”.

Ne consegue che anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca.

Il Miur, però, conferma la posizione sempre mantenuta negli anni precedenti precisando che: “….si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato”.

Ne consegue che , in riferimento alle indicazioni del Miur, al personale supplente designato alla frequenza di un dottorato di ricerca o di una borsa di studio nei casi indicati in precedenza compete:

  • accettare una proposta di lavoro per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche pervenutagli durante la frequenza del dottorato. In tale ipotesi il rapporto di lavoro è da intendersi comunque costituito a tutti gli effetti anche senza l’assunzione in servizio;

  • chiedere al dirigente scolastico la rescissione anticipata del contratto di lavoro per supplenza, nell’ipotesi in cui gli pervenga un’ammissione al dottorato;

  • il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato ai fini della ricostruzione della carriera e della pensione.

Per quanto attiene alla valutazione del periodo di frequenza del dottorato come servizio nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, il Miur ha in passato espresso parere negativo come si evince dalla nota prot. n. 215 inviata all’Usp di Pisa in data 19 gennaio 2009. Nella citata nota viene precisato che riguardo alla valutabilità del periodo di congedo per dottorato senza retribuzione nell’ambito sia delle graduatorie ad esaurimento che in quelle d’istituto, si condivide di non ritenere utile il periodo in questione, tenuto conto che le norma in materia di dottorato di ricerca limitano la validità del periodo trascorso in dottorato di ricerca ai fini della carriera e della pensione.

Nella circolare 15/2011 il Miur si limita ad indicare che le disposizioni in essa contenute, per il personale supplente,esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato”.

Non viene, pertanto, nemmeno in questa occasione fatta luce sul riconoscimento del punteggio nelle graduatorie. Ciò si lega alla questione che al personale supplente i dirigenti riconoscono, per il periodo del dottorato, un’assenza per aspettativa senza assegni, non ritenendo applicabile, per i motivi innanzi esplicitati, il congedo straordinario con relativo mantenimento della retribuzione stabilito dalla legge 448/2001 per le motivazioni innanzi dette. A nostro avviso, invece, la citata normativa primaria non fa alcuna discriminazione tra personale di ruolo ed a tempo determinato in sintonia con lo stesso CCNL/2007 del comparto scuola che vede applicare al personale supplente gli stessi istituti giuridici delle assenze stabilite per il personale di ruolo, tranne che nei casi espressamente citati nel contratto stesso. Se venisse erogata ai supplenti anche la retribuzione connessa al rapporto di lavoro “instaurato a tutti gli effetti di legge”, verrebbero a cadere tutti i pregiudizi ed i pareri negativi in merito alla piena valutazione del servizio nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto.

Occorre, a nostro avviso, considerare che il riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato operato dalla legge 476/984 ai fini della carriera e della pensione, costituisce effetto ultroneo della validità giuridica dello stesso periodo ai fini dell’anzianità di servizio in simbiosi sinallagmatica con il rapporto di lavoro di fatto instaurato.

Questa personale considerazione trova un palmare riscontro nelle avvertenze preliminari alla tabella valutazione del servizio allegata al CCNI sulla mobilità del personale docente di ruolo laddove, letteralmente, si precisa: “ al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell’art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio- a norma dell’art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 – da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d’ufficio ai sensi della lettera A), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera B) nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.

Ulteriore conferma alla tesi da noi sostenuta sul diritto del personale docente supplente al mantenimento della retribuzione e del riconoscimento del servizio a tutti gli effetti, promana dalla lettura di diverse sentenze , nel frattempo intervenute, in materia, da parte di alcuni Tribunali di cui se ne riportano, in sintesi, alcune.

Sentenza n. 135/2012 Tribunale di Biella ricorso ex art. 700 c.p.c.

Ricorrente: docente inserito da anni nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti a supplenza in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado e titolare di reiterati incarichi a tempo determinato (1.9.2009-31 .8.2010; 1.9.2010-31.8.2011; 1.9.2011-30.6.2012)

Motivo del ricorso

Il ricorrente lamenta l’ illegittimità del provvedimento di sospensione dell’erogazione della retribuzione disposto dal dirigente scolastico resistente a decorrere dal mese di aprile 2012 in conseguenza del collocamento in congedo straordinario del ricorrente medesimo per motivi di studio, in quanto ammesso al corso di Dottorato di ricerca presso l’Università di Macerata. Il provvedimento di sospensione, peraltro adottato a distanza di mesi dal nulla osta concesso dall’amministrazione al collocamento in congedo e dopo la regolare corresponsione. nei mesi successivi al nulla osta, degli emolumenti previsti in contratto, viene dal ricorrente censurato sotto il profilo della disparità di trattamento riservata ai dipendenti a tempo determinato rispetto al trattamento giuridico spettante ai dipendenti di pari livello assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché sotto il profilo della lesione dell’affidamento ingenerato dall’iniziale concessione del congedo e dalla regolare erogazione degli emolumenti sino ad aprile 2012.

Tesi dell’amministrazione resistente

L’amministrazione propugna la non estensione al personale a tempo determinato del congedo retribuito in considerazione che il rapporto di lavoro a tempo determinato ha una durata annuale e non si può realizzare il recupero eventuale delle somme corrisposte nell’ipotesi di rescissione contrattuale nei due anni successivi alla data del conseguimento del dottorato.

Decisione del Giudice

La tesi sostenuta dall’amministrazione non è convincente e, soprattutto, non risulta conforme al principio di parità di trattamento e di non discriminazione del lavoratore a tempo determinato sancito a livello comunitario e recepito dalla normativa nazionale e dalla contrattazione collettiva di settore. Come è noto, il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell’ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70lCE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.

Nell’ordinamento italiano, lo stesso principio è recepito dall’art. 6 del D.Lgs. 368/2001, che recita: “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in alto nell’ impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.

Nel caso specie, come già rilevato, la disparità di trattamento non è rilevabile ictu oculi dalla disposizione interna applicabile (art. 2 L. 476/84. Modif. dall’art. 52, comma 57, L. 448/2001), la quale non limita espressamente la previsione della conservazione del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza ai soli pubblici dipendenti con rapporto a tempo indeterminato. ma sarebbe desumibile in via interpretativa, secondo la tesi dell’amministrazione resistente, in considerazione dell’applicabilità dell’ultimo inciso della disposizione in esame ai soli lavoratori a tempo indeterminato. A parere del giudice il vero problema è quello di stabilire se la norma, interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici. esprima una diversa regolamentazione del trattamento del dipendente a seconda che si tratti di docente a tempo indeterminato o a tempo determinato (se, quindi, la ratio legis fosse quella di limitare il trattamento al solo personale a tempo indeterminato) oppure se tale ratio non sia individuabile. A ben vedere. anche a voler limitare tale esame all’inciso finale della disposizione. va osservato che il significato dell’ultimo inciso e quello di indurre il dipendente a non recedere dalla pubblica amministrazione di appartenenza proprio quando ha maturato una professionalità aggiuntiva, che potrebbe qualificare ulteriormente la sua prestazione in favore dell’amministrazione. Se questa è la ratio dell’inciso, non vi sono ragioni oggettive che giustifichino una disparità di trattamento tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, perché anche in questo caso l’unica ragione oggettiva risiederebbe nell’apposizione del termine. Ed invero, mentre il docente a tempo determinato con la permanenza nelle graduatorie degli aspiranti a supplenza dimostra la sua volontà di proseguire il rapporto di lavoro con l’amministrazione conformemente alla finalità della nonna, in questo caso è proprio l’amministrazione che, apponendo il termine e facendo si che il rapporto di lavoro si instauri e cessi nell’arco dell’anno. pone un ostacolo di fatto alla realizzazione della finalità della norma, che, come già evidenziato, non prevede espressamente un diverso trattamento tra il lavoratore a tempo indeterminato e quello a tempo determinato.

 

Sent n. 360 del 26 maggio 2011 – Tribunale di Verona – Sezione lavoro – Accoglimento del ricorso di un supplente al mantenimento della retribuzione durante il periodo di frequenza del dottorato di ricerca

Fatto

Una docente supplente annuale con decorrenza dal 01/09/2008 e cessazione al 30/06/2009 aveva presentato domanda di congedo straordinario per svolgere il Dottorato di ricerca in Letterature Straniere e Scienze della Letteratura, di durata triennale senza borsa di studio presso l’Università degli studi di Verona Dipartimento di romanistica, a decorrere dal 28/02/2009 sino al 30/06/2009, chiedendo la retribuzione per intero completa del trattamento economico previdenziale di quiescenza in base all’articolo 52, comma 57, della legge 448 del 28/12/2001 (legge finanziaria 2002).

Il dirigente scolastico,con decreto del 10/12/2008, la collocava in congedo straordinario per dottorato di ricerca con diritto al trattamento economico previdenziale e di quiescenza. Successivamente, a seguito dei rilievi della ragioneria territoriale dello Stato di Verona (la quale aveva rilevato che la normativa citata nel decreto il dirigente scolastico riguardava solamente il personale di ruolo), il dirigente scolastico, con successivo decreto del 06/03/2009, disponeva che la ricorrente fosse collocata in aspettativa per motivi di studio ai sensi dell’articolo 18 del C.C.N.L. 2006-2009, senza avere diritto al trattamento economico fondamentale dell’accessorio, e senza che il periodo fosse utile ai fini della progressione di carriera del trattamento di quiescenza di previdenza maturazione ferie e 13a mensilità.

Richiesta della ricorrente

La ricorrente deduceva che l’articolo 18 del C.C.N.L. Scuola 2006/2009 prevedeva che “il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca”, senza introdurre alcuna distinzione tra personale di ruolo e non di ruolo. la Ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il proprio diritto alla collocazione in congedo straordinario per dottorato di ricerca nel periodo dal 15/04/2009 al 30/06/2009 con conseguente riconoscimento del diritto al trattamento economico previdenziale di quiescenza e condannarsi l’Istituto convenuto in persona del dirigente scolastico al pagamento delle retribuzioni non erogate per il predetto periodo.

Decisione del giudice

Il Giudice ha accolto il ricorso della docente con le seguenti motivazioni. La materia del congedo straordinario per i dipendenti pubblici ammessi a corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dall’articolo 2 della legge 13/08/1984 n. 476 e dall’articolo 52 comma 57 della legge 448/01, che in parte integrato la legge 476/84. L’articolo 2 citato della legge 476/84 prevede che “il pubblico dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del ricorso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste ” L’articolo 52 comma 57 legge 448/01 prevede che “in caso di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca senza borse di studio o di rinunzia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato un rapporto di lavoro”. L’articolo 18 della C.C.N.L. scuola 2006/2009 prevede che “il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca”. La fonte collettiva non prevede distinzioni tra personale di ruolo e personale non di ruolo. Il giudice ha condiviso integralmente le motivazioni della sentenza .numero 148/09 del Tribunale di Busto Arsizio,il quale ha ritenuto che l’art. 52 citato deve essere interpretata alla luce del principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato espressamente sancito dall’articolo sei della legge numero 368/O1 e della direttiva comunitaria 99/70/CEE. In forza di tali principi non si può quindi ritenere che dalla previsione dell’obbligo di ripetizione degli importi possa essere ricavato, la delimitazione della sfera di applicabilità della norma ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato. Infatti tale previsione ha una funzione deterrente nei confronti dei dipendenti di ruolo dimissionari ma non può avere il significato, in assenza di una specifica previsione di legge, di negazione del diritto del beneficio economico per tutti i dipendenti assunti con contratto a termine. Sulla base dell’argomentazione che precedono, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario per la partecipazione al dottorato di ricerca con la conservazione del trattamento economico dovuto per il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

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