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Docente RSU protocolla richiesta collegio straodinario durante orario di lezione. Dirigente lo sanziona. Il Giudice del Lavoro condanna il Dirigente per condotta antisindacale

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inviato dalla direzione della Gilda degli Insegnanti di Bari 

PERF 06FGUIl giudice del lavoro La Notte Chirone del tribunale di Trani ha accolto un ricorso patrocinato dalla Gilda degli Insegnanti di Bari – FGU, con l’apporto dell’avv. Raffaella Romano, nei confronti di una dirigente di una scuola di Terlizzi (Ba).

Nel mese di novembre 2012 un rappresentate Rsu della Gilda degli Insegnanti doveva con urgenza protocollare una richiesta di collegio straordinario firmata da 41 docenti. Non volendo togliere spazio alla didattica, approfittando della presenza del collega di sostegno a cui affidava la sorveglianza della classe, durante l’intervallo si recava in segreteria, consegnava la richiesta da protocollare e si recava subito in classe senza alcun indugio, rimandando ad altro momento la ricezione da parte dell’addetto del numero di protocollo. Da premettere che la segreteria di questa scuola ha orari molto rigidi per l’apertura dello sportello e che è consuetudine consegnare le istanze e passare successivamente a ritirare il numero di protocollo.

Dopo questo evento si avviava una macchina inquisitoria nei confronti del docente-RSU. Insolitamente il numero di protocollo della istanza di richiesta del collegio dei docenti presentava l’ora di arrivo, a seguito della quale la dirigente inviava una contestazione d’addebito nei confronti del professore imputandogli un ritardo di cinque minuti rispetto all’inizio dell’ora successiva.

Già in fase di contraddittorio, il docente-RSU, assistito da un dirigente della Gilda degli Insegnanti di Bari – FGU, evidenziava la pretestuosità della contestazione e l’accanimento nei suoi confronti. Si faceva anche notare alla dirigente che la classe aveva la sorveglianza e che non c’era altro momento utile per poter protocollare l’istanza, dato il carattere d’urgenza della stessa. Si metteva in evidenza inoltre il ruolo di componente RSU, per il quale il docente avrebbe potuto per l’occasione anche beneficiare di permesso.

Nonostante questo la dirigente irrogava al professore una sanzione disciplinare. La direzione della Gilda degli Insegnanti – FGU decideva pertanto di ricorrere contro la sanzione ravvisando nella stessa il profilo di antisindacalità, depositando il ricorso in data 9/05/2013.

Il giudice del lavoro di Trani con scioglimento della riserva dell’udienza datata 22/07/2013 ha accolto tale ricorso. Molto interessanti sono le motivazioni portate dallo stesso giudice, che sottolinea come il docente fosse in quel momento portatore della richiesta di 41 docenti. Nella sentenza inoltre viene sottolineata non con poca ironia, la “singolarità della vicenda”, dal momento che tutto l’impianto accusatorio della dirigente si basa su 5 minuti, a cui ha fatto seguito un “encomiabile impegno” del dirigente con notevole impiego di risorse (soprattutto carta), per verbalizzare gli interrogatori. Tutto questo per 5 minuti!

Il giudice sottolinea che, data la “risibilità della contestazione” ci si doveva chiedere come fosse stato possibile accertare con precisione assoluta il “ritardo” del docente basandosi sull’orologio dell’applicata di segreteria. La dott.ssa La Notte Chirone nelle motivazioni della sentenza aggiunge poi, che la Dirigente doveva mostrare maggior elasticità nella vicenda, visto che il professore avrebbe benissimo potuto usufruire senza alcun problema di un permesso sindacale.

Date queste motivazioni il giudice ha deciso, visto l’art. 28 legge300/1970 di condannare per condotta ANTISINDACALE la dirigente, con conseguente annullamento della sanzione, oltre le spese di lite di €1500.

La direzione della Gilda degli Insegnanti di Bari – FGU, ringraziando l’avv. Raffaella Romano, esprime grande soddisfazione per l’esito della vicenda.

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