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ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI: PREROGATIVA UNILATERALE DEL DIRIGENTE?

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BUONO SCONTOI consigli di classe i formano in base a uno studio psicologico e culturale del docente, considerando le sue caratteristiche, il carisma, l’affidabilità, in modo che le classi siano equilibrate
Gli organici di fatto sono stati completati e si attende di conoscere gli esiti delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, che rappresentano insieme alle immissioni in ruolo e agli incarichi annuali, l’ultimo tassello del puzzle di assegnazione dei docenti alle scuole. La preoccupazione di molti dirigenti scolastici è quella di predisporre per il nuovo anno Consigli di classi equilibrati e il più omogenei possibili.
Quindi è già scattata in questi giorni e durerà fino ai primi giorni di settembre, l’operazione denominata: “assegnazione dei docenti alle classi”. Cosa fare per riequilibrare il tale Consiglio di classe che non ha funzionato nell’anno scolastico appena terminato? Si prende il docente Caio, che garantisce equilibrio e coerenza e si sposta dalla classe X alla classe Y, al posto del docente Sempronio, che lo releghiamo nella classe Z. Sono queste le logiche che i dirigenti scolastici utilizzano per un migliore funzionamento dei prossimi Consigli di classe. Si formano i consigli di classe su basi di uno studio psicologico, antropologico, considerando i caratteri dei docenti, il loro carisma e la loro affidabilità, in modo da calibrare in modo equilibrato la formazione dei vari Consigli di classe.
La prima domanda che si pongono molti insegnanti, che da qualche anno subiscono questa modalità di assegnazione alle classi, è la seguente: “ ma l’assegnazione del docente alle classi è una prerogativa unilaterale del dirigente?”. La seconda domanda che viene rivolta, sempre dai docenti, è la seguente : “ perché i sindacati lasciano liberi i dirigenti scolastici di assegnare i docenti ai plessi e alle classi, senza intervenire nel merito?”. Sono delle belle domande a cui è assolutamente necessario dare una risposta di carattere normativo. Incominciamo con il dire che la problematica dell’assegnazione dei docenti alle classi rientra nella famosa diatriba che vede contrapposti i sostenitori dell’art.6 del CCNL scuola 2006-2009 e i fautori della legge 150/2009.
I primi sostengono che l’assegnazione del docente alle classi non è una prerogativa unilaterale del dirigente che dispone a suo piacere tale assegnazione, mentre i secondi sostengono che tale compito è esclusiva prerogativa datoriale. Bisogna riconoscere, anche se la cosa non fa assolutamente piacere ai docenti , che la prassi più diffusa di assegnazione dei docenti alle classi è quella decisa dal dirigente senza rispettare le regole previste dal contratto integrativo d’Istituto. Ma qual è per alcuni sindacati la norma vigente in relazione a questa delicata operazione? L’articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94 dispone che il Consiglio di Circolo o d’ Istituto fissa i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei Docenti alle stesse. L’art. 7, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo 297/94 dispone ancora che il dirigente scolastico convoca il Collegio dei Docenti che deve esprimere il suo parere su i precedenti criteri, parere che non sarà vincolante ma che avrà il suo peso in caso di contenzioso. Infine in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 6 del vigente CCNL scuola, le RSU contrattano i criteri di utilizzazione dei Docenti in base al POF, è in questa sede che può essere deciso di tenere conto, per esempio, della continuità non solo nella classe, ma anche nel plesso o nella sede.
Al termine di tutti questi passaggi il dirigente scolastico prenderà il provvedimento di assegnare il docente al plesso e alla classe. In molte scuole, tutto questo meccanismo è stato superato in virtù dell’applicazione della legge 150/2009 , che stabilisce alcune prerogative datoriali, che non devono essere più contrattate.
Bisogna prendere atto che nelle contrattazioni integrative sulla mobilità non si menziona più la parte di assegnazione dei docenti ai plessi, proprio per la prerogativa di cui già detto. Quindi nei nuovi contratti è passata l’applicazione della legge 150/2009, ma il contratto scuola non è un nuovo contratto e quindi la sua applicabilità dovrebbe essere garantita. Diciamo che i dirigenti scolastici, particolarmente refrattari a seguire i patti contrattuali, seguono pedissequamente la legge Brunetta che dà loro grandi poteri e quindi decidono unilateralmente l’assegnazione dei docenti alle classi.
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