La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013, ha condannato l’’INPS al trattamento di malattia negato al lavoratore sul presupposto dell’ingiustificatezza dell’assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della visita fiscale. Il lavoratore, però, presenta un certificato medico che, seppur generico, attesta la sua presenza dal medico curante presso il quale questi si era recato quando non era stato trovato al domicilio.
In particolare, per la cassazione della decisione emanata dalla Corte di Appello il ricorrente ha contestato la valutazione di genericità del documento operata dai giudici di appello; ha ritenuto che la stessa si poneva in contrasto con il fatto che in prime cure sulla base del medesimo documento era stata riconosciuta la fondatezza nel merito del diritto al trattamento di malattia; ha lamentato l’omessa valutazione della totale soccombenza dell’istituto previdenziale in primo grado.
Il Supremo collegio decide per accoglimento del ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, condanna l’istituto previdenziale alle spese dell’intero giudizio.