fbpx

UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A RISCHIO ANCHE PER L’ANNO SCORSO, MA PALAZZO VIDONI SOSTIENE DI NON AVERE COLPE

1512

Il ministero dell’istruzione ha fissato i termini di presentazione delle domande e ha dato il via alle operazioni senza attendere la sottoscrizione definitiva del contratto che dovrebbe regolarne lo svolgimento (si veda la nota 6894 del 4 luglio scorso). Ma fino a martedì scorso non aveva ancora inviato l’ipotesi di accordo firmata il 15 maggio scorso alla funzione pubblica e al ministero dell’istruzione per i controlli di rito. biennaleLa mancata trasmissione della bozza di accordo, da parte del dicastero di viale Trastevere, è stata resa nota dai verti- ci del dipartimento della funzione pub- blica con una lettera inviata a Italia Oggi. Più precisamente, da palazzo Vi- doni hanno fatto sapere che « l’ipotesi di accordo in questione, riferita all’anno scolastico 2013-2014 non risulta essere pervenuta al Dipartimento per la funzione pubblica per la prescritta certificazione. É evidente, pertanto» si legge nella nota , «che eventuali ritardi dell’iter di certificazione non sono imputabili a questo Dipartimento». L’iter di certificazione cui fa riferimento il dipartimento è stato introdotto con il decreto Brunetta. Che ha aggiunto l’art.40-bis al decreto legislativo 165/2001. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che i contratti collettivi integrativi nazionali, prima di dispiegare effetti, devono passare al vaglio del dipartimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia. L’esame preventivo è obbligatorio e viene effettuato sia per verificare la compatibilità finanziaria, sia per veri- ficare se le clausole negoziali contenute nell’accordo siano compatibili con le disposizioni di legge a monte del medesimo.
La durata dell’esame non può superare i 30 giorni, decorsi i quali, le parti possono sottoscrivere definitivamente il contratto. Ma se palazzo Vidoni o il mineconomia chiedono ulteriori spiegazioni, il termine resta sospeso. Se poi, invece, concludono l’esame con dei rilievi, il ministero dell’istruzione è tenuto a rifare le trattative conformandosi a tali rilievi. E se i sindacati rifiutano di adeguarsi e non firmano il contratto modificato secondo le direttive dei ministeri di cui sopra, il dicastero di viale Trastevere è tenuto a procedere con ordinanza (art. 40, comma 3-ter). Fino a martedì scorso, però, le procedure di controllo appena descritte non erano ancora co- minciate. Ciò pone una seria ipoteca sulle imminenti operazioni di mobilità annuale. Perché i docenti che stanno chiedendo in questi giorni le utilizza- zioni e le assegnazioni provvisorie, lo stanno facendo su moduli che fanno riferimento ad articoli di un contratto che ancora non c’è. E se l’iter di certificazione non si concluderà celermente e, soprattutto, se saranno introdotte modifiche sostanziali, il rischio è quel- lo che le operazioni già disposte debba- no essere rettificate, se non addirittura rifatte di sana pianta. Oltre tutto, l’ipotesi di accordo sottoscritta il 15 maggio non è inden- ne da punti deboli. Perché introduce deroghe ad alcune norme di legge che, dopo l’avvento della legge 15/2009, che le vieta espressa- mente, potrebbero essere fatte oggetto di rilievi. Si pensi, per esempio, alla deroga contenuta in calce al comma 3 dell’articolo 2 della bozza di accordo. Che fa salva la possibilità per il docente in esubero di essere posto a disposizione nella sede di ex titolarità, qualora sia risultato incollocabile nella propria classe di concorso. Tale possibilità contrasta, infatti, con l’articolo 14, comma 17, del decreto legge 95/2012, il quale dispone che, in queste situazioni, la ricollocazione debba avvenire a orario pieno e in via prioritaria in altre classi di concorso. Anche a prescindere dal possesso dell’abilitazione e sulla base dei soli titoli di studio posseduti. E solo in via residuale con ore a disposizione.

CARLO FORTE

http://informazionescuola.it/2013/07/16/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-a-rischio-anche-per-lanno-scorso-ma-palazzo-vidoni-sostiene-di-non-avere-colpe/

In questo articolo