Le utilizzazioni e le assegnazioni provvi- sorie dell’anno scorso sono state disposte in assenza della certifica- zione del relativo contratto integrativo prevista dal de- creto legislativo 165/2001. E quindi i docenti e i non docenti, che sono stati co- stretti a lavorare in sedi disagiate, potrebbero ave- re gioco facile a farsele annullare dal giudice e a chiedere i danni all’am- ministrazione. L’accordo dell’anno scorso, infatti, non è mai stato certificato dal dipartimento della fun- zione pubblica e dal mini- stero dell’economia e delle finanza. Perchè il ministero dell’istruzione ha risposto ai rilievi sul contratto mos- si l’anno scorso da Palazzo Vidoni solo qualche giorno fa. Lo ha fatto sapere il ministero della funzione pubblica, guidato da Gian- piero D’Alia, con una nota, inviata a ItaliaOggi, a fir- ma del capo dipartimento Antonio Naddeo (si veda il numero di giovedì scorso). In buona sostanza, dunque, sebbene sindacati e ammi- nistrazione scolastica aves- sero sottoscritto il contratto dell’anno scorso il 23 agosto 2012 e il giorno successivo il ministero lo avesse tra- smesso agli uffici periferi- ci (si veda la nota prot. n. AOODGPER 6249 del 24 agosto 2012) l’accordo non avrebbe potuto dispiegare effetti. Perchè la conclusio- ne dei contratti integrativi nazionali da parte delle pubbliche amministrazio- ni è vincolata al previo riscontro positivo del di- partimento della funzione pubblica e del ministero dell’economia. E il placet non è mai arrivato. Anzi, il dipartimento della funzio- ne pubblica, l’anno scorso, aveva sollevato alcuni rilievi che avrebbero dovuto determinare il blocco delle trattative. Rilievi ai quali il ministero dell’istruzione ha risposto tardivamente, dopo quasi un anno, salvo procedere alla sottoscrizio- ne definitiva del contratto il 23 agosto 2012 e dispor- re le relative operazioni in deroga alla procedura prevista dalla legge. Nella nota inviatai si spiega che «la procedura, sospesa l’an- no scorso per alcuni rilievi contestati (peraltro esclusi- vamente di carattere econo- mico-finanziario), è stata da poco riavviata a seguito delle risposte del Ministero dell’Istruzione giunte pochi giorni fa». Stando così le cose, il contratto sottoscrit- to l’anno scorso dovrebbe
essere nullo perchè contrario a norme imperative di legge (si veda l’articolo 1418 del codice civile). La procedura, infatti, è regolata dalla legge (si veda l’art. 40-bis comma 2 del de- creto legislativo 165/2001). E siccome dopo l’avvento della legge 15/2009 i con- tratti non possono più de- rogare le norme di legge, la sottoscrizione dell’accordo del 2012, in deroga all’art. 40-bis del decreto 165, pone seri dubbi circa la legittimità delle operazioni di mobilità annuale che sono state disposte l’anno scorso. Dubbi che diventano ancora più inquietanti alla luce delle conclusioni a cui è pervenuto il dipartimento di palazzo Vidoni: «Tutto ciò alfine diell’ambito di procedure tassativamente regolate dalla legge e che, eventuali deroghe non consentite, non sono attribuibili al comportamento del Dipartimento della funzione pubblica». A ciò va aggiunta l’ulteriore considerazione che eventuali diritti lesi sono ancora azionabili dai lavoratori interessati. Perchè in questi casi la pre- scrizione è quinquennale.
Il fatto, però, non ha p r e c edenti e, dunque, risulta di particolare difficoltà l’indi- viduazione delle fonti giuridiche di riferimento.
Proviamo a fare qualche ipotesi partendo dal decreto 165.
L’art. 3, comma 2.bis pre- vede che quando le clausole di un contratto sono nulle per violazione di legge esse sono automaticamente so- stituite dalle norme di leg- ge con cui contrastano. Ma in questo caso il contrasto è di natura procedurale e non sostanziale. In altre parole, non sono le norme del contratto sulla mobilità annuale a contrastare con la legge: la violazione con- siste nel fatto che le parti non avrebbero potuto sottoscrivere il contratto prima del placet definitivo del dipartimento e del ministero dell’economia. E quindi si è in presenza di un vero e proprio vuoto normativoedurale travolge l’intero contratto. Il vuoto normativo, peraltro, potrebbe essere colmato se a monte vi fosse un altro contratto utilizzabile in via sussidiria e suppleti- va (cosidetta ultrattività dei contratti collettivi). Il contratto però non c’è. Perchè nell’anno scolastico 2011/2012 l’amministrazione scolastica dispose l’avvio delle operazioni di mobilità annuale con un’ordinanza provvisoria (64/2001).
Che per sua natura non si presta nè all’ultrattitività (che è tipica dei contratti collettivi, nelle more del rinnovo) né alla reviviscenza: un procedimento che con- siste nel riportare in vita le norme non più in vigore, tramite un rinvio contenuto in una disposizione in vigo- re. Insomma, la questione è molto complessa e meri- terebbe un’interpretazione autentica direttamente da parte del legislatore.
ItaliaOggi