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LE FERIE NON FRUITE PER MALATTIA SONO RINVIABILI ALL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO

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Cosa succede a quel dipendente scolastico, docente o personale Ata, quando si trova oggettivamente impedito a fruire parzialmente o del tutto delle ferie? A questa domanda, non tutte le segreterie scolastiche rispondono allo stesso modo.
bes5C’è chi sostiene che le ferie concesse dall’Amministrazione vengono perse, perché la causa dell’impedimento non dipende dal servizio; c’è invece chi sostiene che in tal caso, se opportunamente certificato, le ferie possono essere monetizzate. Ma qual è la risposta giusta a questa domanda? La risposta che ci viene da dare è quella che troviamo scritta sul contratto di lavoro all’art. 13 comma 10. In tale comma è scritto testualmente: “in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica”.
Nello stesso comma si aggiunge, per quanto riguarda il personale Ata, quanto segue: “in analoga situazione, il personale Ata può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del Dsga”. Stiamo parlando di casi che impediscono, in modo prolungato, di potere fruire delle ferie, ad esempio un infortunio con una prognosi di 40 giorni è una motivata esigenza di malattia che non permette al docente di fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie. In questo caso il docente non perde il diritto a fruirle ma le potrà fruire, in accordo con il proprio dirigente scolastico, entro l’anno successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica, allungando anche quelle estive. Si ricorda anche che, se il docente sta già fruendo delle ferie, esse posso essere interrotte, come si evince dal comma 13 dell’art. 13 del Ccnl scuola, in cui è scritto che le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. Il fatto che la malattia debba protrarsi per più di tre giorni, è opportuno dirlo, può considerarsi una condizione necessaria ma non pienamente sufficiente per interrompere le ferie, infatti è il caso di ricordare una sentenza della Corte di Cassazione, a seguito di contrastanti pareri in merito all’interpretazione del succitato principio, è intervenuta con sentenza n. 1947/98 precisando che la regola della sospensione delle ferie per sopravvenuta malattia non ha valore assoluto.
Afferma che, l’infermità può interrompere lo stato feriale solo se questa determina un’incompatibilità tale da impedire il realizzarsi della finalità propria dell’istituto delle ferie, che è quella di consentire un adeguato riposo, ristoro e recupero delle energie psicofisiche. Bisogna infine ricordare che, in ogni caso, l’art. 5 comma 8 del D.L. n. 95/2012 impone la fruizione delle ferie, asserendo che i riposi ed i permessi spettanti al personale scolastico, compresi dirigente scolastico e Dsga, sono obbligatori e devono essere fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Quindi anche nel caso di interruzione delle ferie queste non potranno essere monetizzate, ma semplicemente rinviate all’anno scolastico successivo.
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