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DALL’ORGANICO DI DIRITTO A QUELLO DI FATTO

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Il passaggio dall’organico di diritto all’organico di fatto è sempre molto complicato e farraginoso. La soluzione sta nell’organico funzionale.
BUONO SCONTOLa circolare ministeriale n.18 del 4 luglio 2013 sull’adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto ricorda ai dirigenti scolastici di evitare di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal DPR n. 81/2009, per i vari gradi di istruzione, ovvero lo sdoppiamento delle classi già autorizzate.
Nella stessa CM si ribadisce che i nulla-osta all’eventuale trasferimento degli alunni da una scuola ad un’altra siano concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate e nel rispetto della normativa vigente.
E si aggiunge anche che, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.
Nell’art.2 della legge 268/2002 è scritto infatti che non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, per cui è implicito che l’organico di fatto non possa determinare un aumento delle classi rispetto all’organico di diritto, per il semplice fatto che un dirigente scolastico accetti, incautamente, il trasferimento nella scuola che dirige di un numero di alunni che determinerebbe il bisogno di una maggiorazione del numero delle classi.
Per entrare più nello specifico, e comprendere meglio, possiamo dire che nell’istruzione secondaria di II grado, le nuove iscrizioni potranno essere accolte compatibilmente con l’invarianza del numero delle classi autorizzate in organico di diritto, in caso contrario, le famiglie saranno invitate ad iscrivere i propri figli in scuole viciniori della stessa tipologia di corso ed indirizzo, che abbiano la disponibilità di posti; ciò al fine di evitare l’incremento del numero delle classi già autorizzate, mentre nelle scuole del primo ciclo, si procederà ad una equa distribuzione delle iscrizioni tra le sedi della medesima istituzione scolastica site nello stesso comune o distretto sub comunale, evitando di autorizzare, per un verso, classi con un numero ridotto di iscritti e, per altro verso, di procedere allo sdoppiamento delle classi già autorizzate in organico di diritto in dipendenza dell’incremento di un limitato numero di alunni.
Ma la domanda che molti si pongono è la seguente: “E’ possibile in via del tutto eccezionale sdoppiare una classe per un imprevisto aumento di alunni?”.
La risposta che dà implicitamente la circolare è affermativa, in quanto ad un certo punto si invitano i dirigenti scolastici, prima di procedere all’eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad incrementi del numero di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli organici di diritto, ad acquisire formale autorizzazione da parte del Direttore generale regionale, o di suo delegato.
Senza trascurare, per contro, la disposizione dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, concernente l’obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Va ricordato che, sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto, fatta salva la deroga contemplata dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, relativa alle variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi, qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto.
In buona sostanza il passaggio dall’organico di diritto a quello di fatto è un meccanismo così complesso e farraginoso, che dovrebbe essere superato, in nome di una virtuosa semplificazione, dall’organico funzionale.
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