La disciplina sul conferimento dei punteggi, infatti, varia leggermente a seconda che si tratti di mobilità a domanda o mobilità d’uffi cio. Nel primo caso, il servizio pre-ruolo viene valutato integralmente, 3 punti per ogni anno. Nel secondo caso, invece, dal quinto anno in poi viene valutato i 2/3 (2 punti per ogni anno). Pertanto, se l’interessato vanta molti anni di servizio pre-ruolo, la mancata coincidenza del punteggio attribuito dalla scuola nella graduatoria di istituto (che è valido anche per la mobilità d’uffi cio) e del punteggio attribuito dall’uffi cio scolastico (che serve per la mobilità a domanda) potrebbe essere dovuta proprio alla diversità dei criteri di calcolo del punteggio pre-ruolo. Sempre che la difformità di valutazione non sia dovuta ad un errore materiale (omissivo o commissivo) in cui potrebbe essere incorso
l’impiegato addetto della segreteria scolastica oppure lo stesso interessato. In caso di errore da parte dell’istituzione scolastica il rimedio è l’esperimento dell’azione giudiziale. Qualora l’errore sia stato commesso dall’interessato, considerato che le funzioni sono state chiuse il 25 giugno scorso e che la responsabilità sarebbe dell’interessato medesimo, non sussistono più margini per un’eventuale integrazione.
Antimo Di Geronimo