Il Miur, con nota n. 6435 del 25 giugno 2013, in merito all’applicazione delle legge 104/92 per i dirigenti scolastici ha invitato i Direttori Regionali “a tenere in debita considerazione le priorità previste dalla suddetta legge anche ai fini dell’individuazione del dirigente scolastico soprannumerario nei casi di cui alla lettera b dell’art.11 del CCNL area V del 2006”.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. II
Prot. n. AOODGPER. 6435
Roma, 25 giugno 2013
Ai DIRETTORI GENERALI
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Conferimento e mutamento di incarico dirigenti scolastici- Applicazione legge 104/92.
Pervengono a questa Direzione generale numerosi quesiti sull’applicazione della tutela prevista dalla legge 104/92 nella fase di individuazione del dirigente scolastico soprannumerario per dimensionamento della rete scolastica.
A tal riguardo, si invitano le SS.LL. a tenere in debita considerazione le priorità previste dalla suddetta legge anche ai fini dell’individuazione del dirigente scolastico soprannumerario nei casi di cui alla lettera b dell’art.11 del CCNL area V del 2006.
La tutela prevista dalla legge 104/92 è da considerarsi una tutela generale che non si riferisce solo al momento dell’assunzione ma si estende anche alle fasi successive dello svolgimento del rapporto di lavoro,ivi compresa l’assegnazione di altri incarichi.
I criteri contrattuali di continuità di sede e di anzianità di servizio devono essere contemperati con le esigenze fondamentali di rango normativo di tutela,di assistenza e di integrazione dei soggetti diversamente abili così come previsto anche dall’art.9 comma 3 del CCNL area V del 2010.
La legge 104 opera non solo nel determinare la priorità nella scelta della sede, ma anche nel soddisfacimento dell’interesse del lavoratore a non essere allontanato dalla attuale sede di lavoro (si cita all’uopo l’art.47 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA).
Occorre, infine, distinguere tra il caso disciplinato dall’art 21 e quello dell’art 33, applicabili in via analogica ai casi di specie.