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Richiesta restituzione trattenute del 2.50% : i chiarimenti dell’Inps

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Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici
Roma, 21-06-2013
Messaggio n. 10065
OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art. 1, comma 98 –
101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del decreto
legge n. 185 del 29/10/2012 – Richiesta restituzione trattenute.
Ulteriori chiarimenti.
Sono pervenute e continuano a pervenire (anche da parte di personale in regime di Tfr) a
questo Istituto numerosissime richieste e diffide intese ad ottenere l’interruzione e la
restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della
retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art.
12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.
Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con messaggio n. 18296 del 9 novembre
2012, si ribadisce la posizione di questo Istituto secondo quanto di seguito indicato.
L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha recepito i contenuti
del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene
disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 -11 ottobre 2012,
n. 223 – ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010
a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine
servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato),
per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012.
Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché
l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia direstituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione
contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del
d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.
L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il
ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio
comunque denominati.
Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state
ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge
n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque
dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.
Tutto ciò premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la
restituzione della contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della
stessa.
Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né
la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge
228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma
dichiarata illegittima. Al personale in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di
estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della
legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i..
A questo proposito si rammenta, che l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in
piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda
del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale
soppresso”.
In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il
contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il
legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in
misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il
trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).
Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe
violazione di precisi obblighi di legge.
Per quanto concerne le diffide inoltrate all’Istituto, si fa presente che le stesse sono di
competenza dei datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d’imposta, sono preposti ad
effettuare le trattenute contributive in esame.
Il Direttore Generale
Nori

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