In via preliminare va chiarito che, anche qualora l’interessata ritenesse di non indicare il codice del comune, la domanda rimarrebbe comunque valida. La sanzione prevista dal contratto, infatti, non è l’annullamento dell’istanza, ma la mera non validità delle preferenze per altri comuni. L’articolo 23, comma 7, del contratto integrativo sulla mobilità a domanda consente, infatti, al docente interessato di indicare nel modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad altri comuni sono annullate. Conseguentemente, se l’interessata intende chiedere anche scuole di altri comuni, prima di indicare le relative preferenze, deve necessariamente indicare il codice del comune ove risulta ubicata la sede di attuale titolarità, anche se, con tale adempimento, dovrà accettare il rischio di essere trasferita in una scuola non gradita tra quelle ubicate nel comune medesimo. Per ridurre il rischio al minimo, prima di indicare il codice del comune, potrà comunque elencare le preferenze analitiche delle scuole gradite all’interno del comune, omettendo di indicare analiticamente quelle delle scuole non gradite.
Antimo Di Geronimo