Il divieto di monetizzazione delle ferie sarà applicato alla scuola solo dal 1° settembre 2013. E dunque, almeno per quest’anno, i docenti precari non subiranno alcuna decurtazione della relativa indennità. É quanto si evince da una nota emanata dalla direzione generale delle politiche finanziarie e del bilancio del ministero dell’istruzione il 12 giugno scorso. Il provvedimento è stato diffuso a margine di una riunione con i sindacati Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams e reca le disposizioni per liquidare l’indennità sostitutiva per ferie non godute.
L’amministrazione centrale ha comunicato l’avvenuta assegnazione alle istituzioni scolastiche delle risorse finanziarie per il pagamento delle supplenze brevi, comprese quelle necessarie per il pagamento delle ferie, nella misura definita dal contratto di lavoro. E cioè i 30/360 per i giorni di servizio previsti dal contratto.
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione ed il pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non fruite dal personale docente e non docente, titolare di contratti di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche, il dicastero di viale Trastevere ha ricordato che sarà effettuata dalle ragionerie territoriali dello stato, alle quali i dirigenti scolastici dovranno trasmettere gli atti necessari. E quindi, almeno per quest’anno, i diretti interessati fruiranno pienamente dell’indennità (circa 1500 euro)senza subire alcuna decurtazione. La decisione giunge al termine di un lungo braccio di ferro tra sindacati e amministrazione sulla corretta interpretazione da dare alle nuove disposizioni sul divieto di monetizzazione delle ferie. L’amministrazione, infatti, fino a qualche giorno fa, era incline a non dare alcun rilievo al termine perentorio contenuto nel comma 56 dell’articolo 1 della legge 228/2012. Termine che fissa al 1° settembre 2013 la disapplicazione delle clausole contrattuali che stabiliscono il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute. I sindacati, invece, forti della chiarezza inequivocabile della disposizione contenuta nel comma 56, hanno rivendicato all’unisono il diritto alla piena monetizzazione, minacciando azioni legali e mobilitazione della categoria. E alla fine il ministero non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione emanando un provvedimento con il quale ha ordinato ai dirigenti scolastici di dare piena osservanza a quello che dice la legge.
La questione era nata dopo che il governo Monti, con l’articolo 5 del decreto legge 95/2012, aveva disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutti i dipendenti pubblici.
Tale preclusione, però, aveva destato perplessità tra gli addetti ai lavori. E ciò aveva indotto il governo ad intervenire con un ulteriore provvedimento legislativo «per evitare la probabile soccombenza dell’Amministrazione nelle inevitabili controversie».
Di qui l’inserimento di un ulteriore comma all’art. 5 del decreto legge 95/2012, introdotto con i commi 55 e 56 dell’articolo 1 della legge 228/2012, con il quale sono state aggiunte due nuove disposizioni speciali per la scuola. La prima prevede che il divieto di monetizzazione non si applica ai supplenti «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». E la seconda prevede che l’applicazione delle nuove disposizioni debba avvenire solo a far data dal 1° settembre 2013.
In buona sostanza, dunque, il legislatore ha preso atto che i supplenti non hanno il tempo materiale di fruire delle ferie durante lo svolgimento dell’incarico. Ciò perché il contratto ne prevede la fruizione solo durante il periodo di sospensione delle attività didattiche (dal 1 luglio al 31 agosto). E quindi è stato ampliato il periodo di fruizione, comprendendo anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, e ponti vari). Ma siccome anche così non possono fruire di tutte le ferie maturate (si pensi ai titolari di incarichi fino al 30 giugno) è stata prevista la monetizzazione della differenza tra le ferie maturate e i giorni effettivamente fruiti. Questa disposizione, però, contrasta con quello che c’è scritto nel contratto di lavoro, che non prevede questa limitazione. E quindi il legislatore ha introdotto una disciplina transitoria fissando un termine, fino al compimento del quale continuerà ad applicarsi la disciplina più favorevole prevista dal contratto. Questo termine è il 31 agosto 2013 e si ricava dal fatto che il termine a partire dal quale bisognerà applicare le nuove disposizioni è stato fissato al 1° settembre 2013. Fino ad allora tutto resterà come prima. E quindi, anche quest’anno, i precari si vedranno corrispondere l’indennità senza alcuna decurtazione. Giova ricordare, peraltro, che sebbene questa indennità abbia una funzione risarcitoria, di fatto, essa viene utilizzata, insieme all’indennità di disoccupazione, come un vero e proprio ammortizzatore sociale per fare fronte ai bisogni alimentari nei mesi estivi non coperti da retribuzione.
Antimo Di Geronimo