Nel part time verticale la scelta dei giorni in cui effettuare la prestazione deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Altrimenti l’amministrazione può fare quello che vuole e il dirigente può sempre cambiarli, purché ne dia motivata informazione al lavoratore con congruo preavviso. É quanto si evince da una sentenza emessa dal giudice del lavoro di Cuneo il 15 maggio scorso (r.g. 554/2012). La questione era sorta a causa di una omissione contenuta nel contratto di part time, che non conteneva la prescritta clausola di individuazione dei giorni di prestazione (cosiddetto part time verticale). Una docente di scuola primaria aveva chiesto bonariamente al dirigente di ottenere le giornate richieste. Ma poi, a seguito del rifiuto oppostole, aveva chiesto aiuto all’avvocato e alla fine il dirigente si era convinto.
Adito il giudice per l’accertamento del suo diritto ad individuare le giornate di interesse e il risarcimento del danno, il giudice però le ha dato torto e l’ha anche condannata a pagare 2640 euro di spese legali. Fatto questo piuttosto irrituale quando l’amministrazione si difende in giudizio direttamente tramite un funzionario e non con l’avvocato dello stato (tra le tante: Cassazione civile , sez. I, 2 settembre 2005, n. 17708). Non di meno, la sentenza è utile perché indica le fonti normative cui le parti devono attenersi in sede di stipula del contratto individuale: il contratto collettivo nazionale di lavoro (compresi i rinvii in esso contenuti) e il decreto legislativo 61/2000.
Che regola due questioni essenziali. La prima è che nel contratto individuale di lavoro devono essere indicate anche le giornate della settimana in cui la prestazione è dovuta. La seconda è che queste giornate sono modifi cabili per motivate esigenze di servizio.
http://informazionescuola.it/2013/06/11/scuola-richiesta-del-part-time-la-guida/
CARLO FORTE