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La ricostruzione di carriera e la temporizzazione

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Passaggio di ruolo nelle scuole dello stesso ordine
Se il passaggio di ruolo avviene nell’ambito dello stesso ordine di scuola:
– da docente di scuola dell’infanzia a docente di scuola primaria;
– da docente di scuola media a docente laureato di scuola secondaria di secondo grado; – da docente diplomato di scuola secondaria di secondo grado a docente laureato di scuola secondaria di primo e secondo grado;
il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, dal momento del passaggio e a prescindere dal superamento del periodo di prova; di conseguenza, il docente mantiene nel nuovo ruolo l’intera anzianità maturata precedentemente.

Passaggio dalla scuola primaria alla secondaria
In caso di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria, all’atto del passaggio si effettua la temporizzazione considerando il ”maturato economico” nel ruolo di provenienza; sulla base dell’anzianità derivante dalla temporizzazione il docente viene collocato nella classe stipendiale corrispondente. La differenza tra lo stipendio determinato con la temporizzazione e quello della classe attribuita è corrisposto come assegno personale; la stessa differenza rappresenta l’anzianità residua, utile per la successiva progressione economica. L’assegno personale viene riassorbito con il passaggio alla classe successiva.
Dopo la conferma in ruolo e a domanda dell’interessato, si procede alla ricostruzione di carriera e la si adotta se più favorevole della temporizzazione, avendo valutato complessivamente i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza.

Altri casi di passaggio
Nei seguenti casi di passaggio di ruolo:
– da docente della scuola dell’infanzia a docente della scuola secondaria di primo o secondo grado;
– da personale ATA a docente dei diversi ordini di scuola e viceversa;
le norme contenute nel D. lgs 297/1994 non prevedono il riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nella precedente qualifica; pertanto l’inquadramento viene effettuato alla data del passaggio, e in modo definitivo, mediante la temporizzazione.
Molti docenti passati dalla scuola materna/dell’infanzia alla scuola secondaria, hanno fatto ricorso al giudice del lavoro il quale, anche con motivazioni diverse, ha affermato il diritto al riconoscimento ai fini della carriera del servizio prestato nel ruolo precedente e, quindi, all’applicazione della ricostruzione di carriera.

Nei casi di passaggio da un altro ruolo del pubblico impiego statale a docente, fatte salve specifiche norme previste per la mobilità, l’inquadramento viene effettuato con l’attribuzione dello stipendio iniziale e di un eventuale assegno personale, pari alla differenza fra lo stipendio in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella nuova qualifica. L’assegno personale non è riassorbibile con gli aumenti contrattuali e la progressione economica, è pensionabile e non è rivalutabile.

Aspetti negativi e sperequativi della temporizzazione
Dal 1996, con l’introduzione delle fasce stipendiali, a tutti coloro che all’atto del passaggio sono nella stessa fascia con la temporizzazione viene attribuita la stessa anzianità: non si tiene perciò conto dell’effettivo numero di anni di anzianità. Questo problema nasce dal fatto che la temporizzazione è stata istituita quando la progressione economica e di carriera era basata sugli aumenti biennali; per renderla equa ed equilibrata sarebbe opportuno apportare qualche semplice modifica.

Una situazione paradossale, piuttosto frequente, si crea all’atto della conferma in ruolo, quando si confronta la ricostruzione con la temporizzazione. In molti casi, il trattamento economico con la temporizzazione può risultare momentaneamente più favorevole; ma successivamente (addirittura dopo pochi mesi) si rivela più conveniente la ricostruzione poichè, al compimento delle anzianità previste per i diversi ordini di scuola, la parte inizialmente attribuita ai soli fini economici diviene interamente valida per il raggiungimento delle successive fasce stipendiali, consentendo il passaggio alla fascia successiva.

All’atto della conferma in ruolo, è possibile perciò usufruire della temporizzazione e nel momento in cui la norma diviene più favorevole la ricostruzione, in alternativa alla prima. Le norme in materia sono chiare e concordi nel riconoscere il diritto alla ricostruzione di carriera anche a seguito di passaggio di ruolo, senza fissare una precisa data in cui occorre stabilire quale sia il trattamento più favorevole.

Si comprende bene che la ricostruzione nei casi di passaggio ad un ruolo superiore, quando prevista, è più favorevole della temporizzazione dato che anche le retribuzioni sono maggiori.

Tuttavia il sistema informativo del MIUR (il SIDI) e le Ragionerie Territoriali dello Stato, in queste situazioni, non riconoscono l’anzianità e l’inquadramento economico determinati con la ricostruzione, affermando che il trattamento più favorevole deve essere definito alla data della conferma in ruolo senza considerare gli sviluppi futuri.

L’Amministrazione sostiene che: ”Se l’anzianità giuridica ed economica riconosciuta dopo la conferma in ruolo è superiore a quella riconosciuta con la temporizzazione ed è tale da consentire il passaggio al ruolo successivo, dalla stessa data il dipendente viene collocato nel gradone superiore a quello determinato con la temporizzazione. Diversamente, la carriera prosegue in base all’anzianità riconosciuta con la temporizzazione al momento del passaggio.”

Questa procedura interpreta in modo errato le disposizioni legislative e produce evidenti effetti sperequativi, non consentendo in numerose situazioni di riconoscere il trattamento più favorevole che si concretizza dopo breve tempo dalla conferma in ruolo. In questi casi, si dovrebbe consentire al docente interessato il diritto di scegliere il trattamento che ritiene più favorevole, senza l’interferenza dell’amministrazione, dando così applicazione piena e compiuta alla volontà del legislatore.

Molti docenti, penalizzati dalla valutazione dell’anzianità con la temporizzazione, hanno ottenuto il legittimo riconoscimento alla ricostruzione di carriera e, di conseguenza, al trattamento economico effettivamente più favorevole, ricorrendo al giudice del lavoro.

Il blocco delle retribuzioni e dell’anzianità
A margine di quanto è stato appena detto, è necessario ricordare che, per effetto dell’art. 9 della legge 122/2010 di conversione del D.L. 78/2010, per tutti i pubblici dipendenti è stato disposto il blocco degli aumenti stipendiali delle anzianità del triennio 2010-2012; per il personale della scuola perciò gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della progressione di carriera e della maturazione degli scatti di stipendio. L’utilità degli anni 2010 e 2011 è stata tuttavia recuperata (cfr.: D.I. n. 3 del 14/1/2011; comma 83 dell’art. 4 della legge 183/2011; CCNL del 13/3/2013). In definitiva rimane ancora il blocco dell’anzianità maturata nel 2012.

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Dopo il passaggio di ruolo 
TEMPORIZZAZIONE O RICOSTRUZIONE?
Gli esempi che seguono rappresentano alcune delle numerose situazioni che si verificano a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola primaria alla secondaria; senza dubbio, dimostrano quanto sia irragionevole e sperequativa la procedura ministeriale per il riconoscimento dell’anzianità e per il conseguente inquadramento economico.

Prima ipotesi
Un docente passato alla scuola secondaria di secondo grado e l’altro passato alla scuola secondaria di primo grado; entrambi con 23 anni di anzianità nel ruolo precedente.
Alla data della conferma in ruolo:
– al docente passato alla scuola secondaria di secondo grado, mediante la ricostruzione, viene riconosciuta un’anzianità di anni 24 e mesi 0;
– al docente passato alla scuola secondaria di primo grado, mediante la temporizzazione, viene riconosciuta un’anzianità di anni 19 mesi 4 e giorni 5.
Al primo docente è riconosciuta per intero l’anzianità del servizio prestato nel ruolo della scuola primaria, il secondo subisce una perdita definitiva di anni 4 mesi 7 e giorni 25 di anzianità e un trattamento economico meno favorevole.

Seconda ipotesi
Docenti passati alla scuola secondaria di secondo grado, il primo con 19 anni di anzianità e il secondo con 18 anni di anzianità.
Alla data della conferma in ruolo:
– al docente con 19 anni di anzianità, mediante la ricostruzione, viene riconosciuta un’anzianità giuridica ed economica di anni 15 e mesi 0 più un’anzianità utile ai soli fini economici di anni 5 e mesi 0;
– al docente con 18 anni di anzianità, mediante la temporizzazione, viene riconosciuta un’anzianità di anni 12 mesi 4 e giorni 6.
Dopo un anno dalla conferma in ruolo, al primo docente è attribuita l’anzianità ai soli fini economici raggiungendo complessivamente anni 21 e mesi 0 di anzianità (viene così riconosciuto tutto il servizio prestato nel ruolo della scuola primaria), l’anzianità del secondo docente prosegue con la temporizzazione, con una perdita definitiva di anni 6 mesi 7 e giorni 24 di anzianità e una progressione economica sfavorevole.

ALLEGATI

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