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Alunno maggiorenne e responsabilità dell’insegnante Corte di Cassazione – Sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013

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La Cassazione ha pronunciato una interessante sentenza che riguarda il mondo della scuola e, più nello specifico, il rapporto insegnante esistente tra l’insegnante e l’alunno quando quest’ultimo diviene maggiorenne. Chiaro che stiamo parlando di una vicenda che ha interessato un istituto superiore, in cui ci si entra poco più che ragazzetti e se ne esce uomini, o almeno così dovrebbe essere. Capita però che si diventa maggiorenni durante il percorso di studi e, per questi casi la Cassazione ha stabilito che il raggiungimento della maggiore età non preclude o attenua gli obblighi nascenti dal vincolo giuridico che lega l’alunno all’istituto a cui è iscritto o meglio che lo ospita fino alla conclusione del percorso formativo. La questione che ha portato la vicenda fino alla Suprema Corte era stata decisa in primo grado con il rigetto della domanda formulata dal Ministero spiegando che diventando maggiorenne viene meno l’applicazione nei confronti dell’alunno dell’art. 2048 c.c. poichè nei confronti del maggiore di età si deve incentivare un comportamento più maturo e responsabile.
Articolo 2048 Codice Civile
Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte
Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (1) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054]
Secondo la Corte d’Appello invece “i fatti potevano costituire fondamento sia della responsabilità contrattuale che extracontrattuale essendo in entrambi i casi chiara l’imputazione all’Istituto dell’inadempimento agli obblighi di vigilanza sulla sicurezza ed incolumità degli allievi per il tempo in cui fruiscono della prestazione scolastica derivanti dal vincolo negoziale che si costituisce all’atto dell’iscrizione, con conseguente onere dell’Istituto di provarne l’adempimento”.
Infine, gli ermellini motivano la sentenza n. 11751 del 15 maggio 2013 spiegando che “La domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, appartenenti all’apparato organizzativo dello Stato, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento, anche quali educatori e precettori del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo”.

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