Il servizio di ruolo sul sostegno non è valido per fare presidente di commissione degli esami di stato. E dunque, il docente di sostegno che fa il vicepreside ed aspira a fare il presidente di commissione, se non è in grado di vantare anche 10 anni di insegnamento sul posto comune, deve rinunciare a tale aspirazione. Per esempio se proviene dalla classe di concorso A050, prima di passare sul sostegno, deve avere insegnato almeno 10 anni lettere negli istituti tecnici o professionali.
Ma se ha insegnato sempre sul sostegno non può fare il presidente. La preclusione discende da un rinvio riportato tra parentesi in calce alla pagina 10 della circolare 7/2013. Ma nel decreto del 17 gennaio 2007 (n.6) del quale la circolare dovrebbe chiarire i punti oscuri, non ve n’è alcuna traccia. Va detto subito, peraltro, che la preclusione vale anche per i commissari esterni. Anche in questo caso, infatti, al docente di sostegno si chiede un’esperienza almeno decennale sul posto comune quale requisito di accesso all’incarico. Secondo il ministero la scelta di gravare tali docenti del previo possesso di questo ulteriore titolo, sarebbe motivata dalla necessità nominare «prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d’insegnamento ». E ciò deriverebbe dal fatto che il decreto dà priorità proprio ai docenti delle specifiche discipline oggetto delle prove di esame. In buona sostanza, dunque, secondo l’amministrazione, non sarebbe questione di titoli di studio, quanto invece di una scelta che darebbe la precedenza ha chi ha acquisito esperienza diretta sul campo. Purché non si tratti di insegnamento sul sostegno.
Ciò che conta ai fini della maturazione del requisito non è, infatti, l’esperienza nella classe di concorso, ma il mero insegnamento sul posto comune anche, se prestato «negli altri gradi scolastici (si veda il chiarimento in calce a pagina
19 della circolare)». Considerato, dunque, che i gradi scolastici sono soltanto due (I e II) è ragionevole ritenere che l’amministrazione centrale abbia voluto fare riferimento al servizio prestato nella scuola media e non solo a quello nelle superiori. Quello che il ministero non ha spiegato, però, è il perché di tale analoga scelta nei confronti dei docenti di sostegno che aspirano a fare i presidenti.
In questo caso, infatti, l’esperienza sul posto comune o nella scuola secondaria non sembrerebbe assumere particolare rilievo. Specie se si pensa che i presidenti di commissione sono individuati prevalentemente tra i dirigenti scolastici. Che possono anche non avere mai avuto alcuna esperienza di insegnamento nell’ordine di scuola dove siano stati individuati quali presidenti di commissione. Si pensi, per esempio, ai dirigenti scolastici preposti ad un convitto nazionale che provengano dai ruoli degli educatori (si veda l’art. 5, comma 1, del decreto 6/2007). Oppure al docente di scuola primaria, che abbia conseguito a suo tempo l’abilitazione per insegnare matematica nella scuola media senza averla mai insegnata. E poi, dopo essere diventato dirigente scolastico, sia stato preposto ad un istituto comprensivo (si veda il comma 2 dello stesso articolo). Oppure, ancora, al docente di sostegno che, senza avere mai insegnato sul posto comune, abbia vinto il concorso a preside e sia stato preposto ad un istituto superiore (idem comma 2). A ciò vanno aggiunte ulteriori considerazioni sulla disciplina delle preclusioni e dei divieti di nomina a presidente o commissario esterno. Disciplina tassativa, che è espressamente regolata da due distinti articoli contenuti nel decreto 6/2007. Che peraltro non fanno altro che recepire quello che c’è scritto nell’articolo 1 della legge 1/2007. In particolare, l’articolo 13 preclude la nomina a presidente nella scuola di servizio, del distretto scolastico dove risulta collocata la scuola di servizio e dove sia stato svolto l’incarico nei due anni successivi o sia stato prestato servizio.
E poi l’art. 15 reca l’elenco dei divieti nei confronti di particolari posizioni, individuandole nella fruizione dell’aspettativa, del collocamento fuori ruolo o dell’astensione obbligatoria o facoltativa oppure, ancora, nella costanza di distacco o aspettativa sindacale. Idem per coloro che siano stati fatti oggetto di sanzioni disciplinari durante gli esami o comunque superiori alla censura, e per i soggetti indagati o imputati per reati particolarmente gravi. Insomma, nel decreto non vi è traccia alcuna di disposizioni che avrebbero potuto consentire all’amministrazione centrale di introdurre limiti all’accesso agli incarichi per i docenti di sostegno. A maggior ragione in riferimento all’incarico di presidente di commissione d’esame. Quanto alle fonti giuridiche di riferimento, in sede di contenzioso ciò che conta è quello che c’è scritto nella legge 1/2007 ( che non prevede restrizioni per i docenti di sostegno). Il decreto, infatti, non ha natura regolamentare e la circolare non è fonte, ma un mero strumento interpretativo adottato dall’amministrazione centrale di propria iniziativa.
ItaliaOggi