L’articolo 32 della legge n. 69/2009 al comma n 1 dice: “a far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
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Inoltre lo stesso articolo al comma 5 afferma:: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1? gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. Di seguito si riporta l’intero articolo 32 con tutti i suoi sette commi: Art. 32. (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea) Per questo motivo stanno sorgendo dubbi amministrativi sul fatto della mancanza di pubblicazione on line delle graduatorie di istituto, utili alle future mobilità del personale indicato in soprannumero |