1) Il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nel quinquennio nellascuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti.
2) Il personale perdente posto che nel quinquennio chiede di rientrare nella scuola di precedente titolarità, e ottiene, invece, il trasferimento in una delle altre sedi indicate tra le preferenze, nella scuola in cui è trasferito viene considerato come “trasferito a seguito di mobilità volontaria”, cioè verrà individuato per primo quale perdente posto nell’eventualità si verifichi una contrazione di organico anche nella scuola di arrivo.
3) La distinzione tra le due situazioni sopra citate riguarda esclusivamente il criterio per la formulazione della graduatoria di istituto al fine di individuare il soprannumerario, e non ha alcun riflesso né sul diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, né sulla valutazione della continuità di servizio, né sulla maturazione o perdita del bonus.
4) Il personale soprannumerario trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, che esercita per i cinque anni successivi il diritto al rientro con precedenza nella scuola di ex titolarità, anche se ottiene il trasferimento in una delle altre scuole indicate tra le preferenze, non perde il diritto alla precedenza e la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla continuità del servizio e all’acquisizione o al mantenimento del bonus.
Cinzia Fruscione
http://informazionescuola.it/2013/06/02/in-seguito-alla-domanda-inoltrata-dai-soprannumerari/