La sentenza del giudice del Lavoro di Roma è del 27/8/2012, ma solo da poco si è conosciuta perché la docente aveva presentato ricorso individuale. Il Giudice ne riconosce il pieno diritto e la pone il quiescenza dal 1° settembre 2012
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Una sentenza, quella del giudice del Lavoro di Roma, che incoraggia e sprona i circa 3.500 lavoratori della scuola di “Quota 96” ad andare aventi nella battaglia per il riconoscimento del loro diritto alla pensione, benché ormai l’anno scolastico volga al termine e il 31 agosto è prossimo. Le motivazioni del giudice di Roma, che ha permesso alla docente di andare in pensione avendo maturato i diritti, è la seguente: “Il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma accerta il diritto della ricorrente ad essere collocata in quiescenza dal 31.8.2012 con trattamento pensionistico dal 1.9.2012, disponendo che l’amministrazione consenta l’espletamento delle attività per ottenere il trattamento pensionistico in tempo utile. Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1.250,00 oltre accessori” . E nelle motivazioni della sentenza, il giudice fa proprio riferimento alla specificità della scuola e della continuità didattica. “E’ proprio questo il caso della scuola in cui il DPR 351/98 stabilisce che, a prescindere dal momento della maturazione dell’anzianità legislativa richiesta, il diritto al collocamento a riposo decorre dal successivo primo settembre, ossia previa conclusione dell’anno scolastico”. Argomentazione quella del giudice di assoluta saggezza e correttezza giuridica, anche perché, aggiunge: “Dal momento che la nuova legge (Fornero n.d.r.) si occupa esclusivamente della riforma dei requisiti del trattamento pensionistico e non anche dei problemi connessi alla sua decorrenza deve ritenersi che tale ultimo aspetto continui ad essere regolato dalla vecchia normativa in base alla quale è sempre risultata pacifica nel comparto scuola la distinzione tra momento di maturazione del diritto a pensione e momento della sua decorrenza, coincidente con la fine dell’anno scolastico successivo”. Si potrà dire a questo punto, e tutto il personale della scuola incappato nelle superficiali e affrettate maglie della Legge Fornero lo dice dal primo momento: e ci voleva tanto per capirlo? E infatti, non era già nei gangli dell’assoluta ordinarietà del diritto, il fatto che i dipendenti del Miur subiscono il torto evidente e lapalissiano di aspettare la fine dell’anno scolastico per andare in pensione, anche se lo hanno maturato prima? Contestualmente, l’avvocato del Comitato “Quota 96” sta operando proprio su questo specifico versante per fare invalidare la legge o comunque per intervenire, se la politica mantiene i suoi impegni col personale della Quota 96, “con normativa secondaria, ripartendo proprio dalla circolare della Funzione pubblica ove nell’ultimo capoverso non chiarisce la situazione del personale della scuola, limitandosi a ricordare che la scuola ha una unica “finestra” di uscita collegata alla durata dell’anno scolastico. La successiva circolare del Miur, nell’applicare la normativa Fornero per il personale della scuola, “richiama la circolare della Funzione Pubblica, quasi a non volersi assumere responsabilità in merito alla corretta applicazione della normativa.” I lavoratori della scuola “Quota 96” fra l’altro contano anche sui provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, come il parere pro-veritate del Prof. Imposimato e l’Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale da parte del Tribunale di Siena, a cui si aggiunge anche questa sentanza del Giudice del Lavoro di Roma. Tutti elementi questi che portano a ritenere che possano essere le motivazioni giuridiche per una diversa applicazione “prima facie” della normativa Fornero che ha interessato, per la scuola, 2 diversi anni scolatici – 2011/2012 e 2012/2013. www.latecnicadellascuola.it |