Il caso di cui parliamo non è così infrequente come si potrebbe credere. In molte scuole le RSU hanno sottoscritto contratti che recepiscono le norme del decreto Brunetta.
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È paradossale ma accade sul serio. Una dirigente scolastica propone alle RSU della scuola che dirige una piattaforma contrattuale in cui l’organizzazione del lavoro non viene considerata materia di contrattazione. In sostanza questa contrattazione d’Istituto, proposta dalla solerte dirigente scolastica, non prevede la trattazione dei punti h), i), m) dell’art.6 CCNL 2006-2009, che secondo l’opinione della dirigente scolastica, per quanto previsto dal decreto attuativo della legge 15/2009, sono prerogativa esclusiva del dirigente. Quindi in tale contrattazione, a sentire i firmatari RSU, rappresentanti della Flc Cgil ,Cisl scuola e Ugl scuola, non si è scritto niente sulle modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e sulle modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, non è stato necessario individuare i criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, in quanto la scuola è sita su un solo plesso; e per quanto riguarda i rientri pomeridiani non sono stati individuati criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, e non sono stati individuati nemmeno i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. Si tratterebbe di una contrattazione d’Istituto fortemente sbilanciata sulla discrezionalità ed opinabilità di scelta della dirigente, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, ma soprattutto per quanto riguarda la scelta dei criteri per individuare gli insegnanti e il personale scolastico da utilizzare nelle attività retribuite con il Fis. Ma perché le Rsu avrebbero firmato, nonostante l’ostilità dichiarata dai sindacati di riferimento, una contrattazione di questo tipo? Non si riesce a capire quale convenienza contrattuale possa esserci a consegnare tutto questo potere decisionale nelle mani del proprio dirigente. La cosa curiosa di questa storia, oltre all’incongruenza di vedere firme di RSU elette con la Flc Cgil, sotto un contratto la cui piattaforma è quella delle associazioni sindacali dei presidi, è quella che la contrattazione ormai firmata da più di un mese è sparita nei cassetti della dirigenza e non è stata pubblicata all’albo pretorio on line del sito della scuola. Forse ci si dimentica che la legge 150/2009, proprio quella utilizzata per stipulare il contratto integrativo di Istituto che, contiene anche un articolo (e precisamente il numero 11) dedicato alla trasparenza? Allora è utile ricordare che in questo art.11 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. |