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Scuola: reinserimento graduatorie ad esaurimento, diritto dei docenti

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Il reinserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento spetta in ogni caso. Il giudice del lavoro di Firenze ha dato ragione ad un insegnante della provincia fiorentina che aveva fatto ricorso contro il rigetto del competente ufficio scolastico circa la rispettiva richiesta di conferma dell’iscrizione  nella graduatoria ad esaurimento della scuola primaria. La docente, infatti, durante il biennio 2007/2009 risultava iscritta alla menzionata graduatoria con riserva di conseguimento della laurea in Scienze della Formazione. La richiesta di convalida per il biennio successivo, 2009/2011 (decreto ministeriale n. 42 del 2009), non era stata avanzata dalla docente in quanto ancora mancante del titolo di laurea, così come di altri servizi valutabili. Dopo la laurea la richiesta era stata inoltrata, per il periodo triennale 2011/2014 (decreto ministeriale n. 44 del 2011), e tuttavia rigettata dall’ufficio scolastico. Il giudice fiorentino, con la sentenza del 17 maggio scorso, ha invece riconosciuto alla donna il riconoscimento della rispettiva esclusione dalla graduatoria ad esaurimento come provvisoria, semplicemente rinnovabile tramite una richiesta di aggiornamento, una volta sciolta la riserva tramite cui era stata iscritta nella prima tornata.

Ad escludere la tesi sostenuta dall’amministrazione, secondo cui una graduatoria ad esaurimento, per natura, non legittimerebbe nuovi ingressi (come sancito anche dai decreti ministeriali del 2007, del 2009 e del 2011 diffusi per aggiornare la posizione degli iscritti), è subentrata  proprio la disposizione del decreto legge n. 97 del 2004, ai sensi del cui articolo 1, primo comma bis (convertito nella legge 143 del 2004), l’annullamento della graduatoria per inefficace presentazione della domanda assume valenza esclusivamente temporanea e il correlativo reinserimento si realizza, dietro specifica richiesta degli interessati, automaticamente in sede di aggiornamento della graduatoria stessa. In altri termini, il reinserimento in graduatoria ad esaurimento, nonostante non sia stata presentata domanda tra un aggiornamento della postazione e quello successivo, va comunque considerato di diritto del docente. La direttiva riguardante le graduatorie permanenti tuttavia rimane in vigore, pur a fronte della subentrante trasformazione in graduatorie ad esaurimento.

A certificarlo interviene, ancora una volta, il ministero, il quale nelle premesse ai decreti legislativi del 2007, del 2009 e del 2011 menziona specificatamente il dl avviante la procedura di salvaguardia. La motivazione alla base della decisione del giudice del lavoro di Firenze ha in parte tratto ispirazione anche da un’altra vicenda similare. Il caso riguardava una docente che, per ritardo nella presentazione della richiesta di reinserimento, non era stata ammessa alla graduatoria, e il tribunale amministrativo al quale aveva prospettato il ricorso, come citato dal giudice fiorentino, le aveva dato ragione predisponendo una decisione favorevole (sentenza n. 21793 del 2010). La logica seguita dai pronunciamenti amministrativi evidenza lavalenza normativa delle graduatorie (prima permanenti poi ad esaurimento), che è non tanto di alleggerimento bensì di  effettiva cancellazione di quei docenti, e soltanto di quelli, realmente disinteressati al mantenimento dell’iscrizione.

Secondo l’interpretazione offerta dai giudici, orientata alla massima fedeltà costituzionale, i menzionati decreti risulterebbero pertanto privi di legittimità nella sezione in cui escludono l’obbligo di avvertire gli iscritti che la mancata presentazione della richiesta di conferma, entro un termine predeterminato, comporta lasoppressione della rispettiva iscrizione. La ratio della decisione sembra esplicitamente orientata alla tutela dei precari della scuola, nei confronti dei quali i canali di accesso al mondo professionale devono essere mantenuti ancora più aperti e flessibili. Diventa dunque imprescindibile per l’apparato amministrativo scolastico rispettare il diritto di uguaglianza, imparzialità ed efficace funzionamento della pubblica amministrazione stessa. Questo comporta rendere effettiva la partecipazione dei cittadini interessati a tutti i procedimenti amministrativi, nel rispetto della normativa (n. 241 del 1990) che richiede e legittima il dovere di trasparenza.

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