Considerato, tuttavia, che l’esecuzione della sentenza in epigrafe è idonea a determinare nell’immediato un pregiudizio di eccezionale gravità alla continuità e regolarità dello svolgimento dell’attività scolastica, anche in considerazione dell’imminente conclusione dell’anno scolastico;
accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli effetti della sentenza impugnata.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 2 luglio 2013.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 maggio 2013Decreti cautelari VI Sezione Consiglio di Stato del 30 maggio 2013:
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