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CONTRATTI SUPPLENZE PERSONALE SCOLASTICO: PROROGHE

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Confermate anche per il corrente anno scolastico le disposizioni vigenti in materia di proroghe dei contratti a tempo determinato del personale docente impegnato negli operazioni degli scrutini e degli esami finali e del personale ATA per esigenze di servizio nei mesi estivi.

Ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’istituto nei casi di effettive necessità, comunque non oltre il 30 giugno.

Questa la normativa di riferimento:

Eccone il compendio:

 

 

Personale docente

Per la partecipazione agli scrutini ed esami finali non vi sono criticità per quanto attiene i supplenti annuali ed i supplenti sino al termine delle attività didattiche, in quanto tali attività sono ricadenti nel periodo contrattuale.

Per quanto attiene la partecipazione dei supplenti agli esami di Stato, occorre premettere che i supplenti annuali con contratto sino al 31 agosto 2013, in caso di designazione nelle commissioni di esami di Stato, hanno il dovere di prenderne parte in quanto rientra nei compiti istituzionali e nel periodo coperto da contratto di lavoro.

In riferimento alla nota del Miur prot. n. 14187 dell’11.7.2007 a conferma delle disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999, al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2013) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi in precedenza specificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Per quanto riguarda la partecipazione agli scrutini ed esami finali dei corsi di studio, la proroga del contratto di lavoro, oltre il termine delle lezioni e sino al termine delle attività connesse a tali adempimenti, compete solo al personale con contratto a tempo determinato che abbia avuto titolo alla conferma in servizio per quanto disposto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola. Tale articolo, come detto in precedenza, disciplina i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Con nota prot. n. 9038 del 17 giugno 2009, il Miur ha precisato che, a chiarimento e parziale rettifica della nota prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

 

Personale ata

L’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (DM 430/2000),  prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

I dirigenti delle scuole coinvolte nelle complesse attività di recupero debiti nelle scuole secondarie di 2° grado ovvero in attività di organizzazione della vita scolastica che possono coinvolgere i mesi di luglio e agosto,  possono chiedere la proroga dei contratti di lavoro per il personale ATA che terminano il 30 giugno 2013, facendone  motivata richiesta al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, per il tramite dei relativi Uffici Provinciali. Ai fini di una tempestiva predisposizione dei contratti di proroga al personale ATA, i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali, autorizzeranno le richieste inoltrate dai capi d’istituto nei casi di effettive necessità, comunque non oltre il 30 giugno 2013.

 

Raffaele Manzoni

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