fbpx

A PROPOSITO PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI E FERIE PERSONALE SCUOLA

2778

Dell’argomento di cui al titolo questo blog si è gia’ interessato,provvedendo in data 14.4.2011 alla pubblicazione di un post nel quale si argomentava che i permessi di tre giorni all’anno per motivi personali e familiari riconosciuti anche al personale della scuola dalla contrattazione collettiva ,non di rado registrano ,a fronte della richiesta di utilizzazione ,comportamenti non univoci da parte dei dirigenti scolastici,alcuni dei quali ,ritenendo di poter esercitare in merito un potere discrezionale , li negano ,determinando la contestazione del personale interessato e dei rappresentati sindacali.

La posizione di questi ultimi è nel senso che questi permessi rappresentano un diritto e non l´oggetto di una concessione , sottolineando che l ´unica condizione per attribuirli è rappresentata dall´esplicitazione, tramite autocertificazione o documentazione, della motivazione che è alla base della richiesta ,finendo quindi per disconoscere qualsiasi discrezionalità in capo al dirigente scolastico ,evidenziando che nell’art.15 comma 2 del vigente ccnl non si parla di “particolari” motivi, ma solo di motivi; non si parla di richiesta “debitamente” documentata, ma solo di richiesta autocertificata o documentata; non si parla di “concessione” di permesso (una concessione è per definizione discrezionale) ma di “attribuzione” di permesso.

L’occasione per tornare sull’argomento è fornita dalla sentenza del giudice del lavoro di Monza n.288/2011 ,che, avvalorando pienamente la tesi sindacale escludente ogni discrezionalità del dirigente scolastico nell’attribuzione dei permessi in parola , si aggiunge ad altre conformi decisioni della giurisprudenza di merito e di legittimita’ e alla nota dell’ARAN-Agenzia rappresentanza pubbliche amministrazioni -n.3989 del 16 .2.2011, in risposta a corrispondente quesito,in cui la stessa
” esclude un potere discrezionale del dirigente scolatico ,il quale nell’ambito della propria funzione …è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastca, nonche’ alla gestione organizzativa della stessa”.Premesso quanto sopra,si ritiene confacente per completezza informativa e documentale pubblicare il testo integrale dela citata sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO
nella persona del giudice unico, dott. Marisa Nardo, ha emesso la seguente
S E NT E N Z A
Nella causa iscritta al n. 595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno
2010 promossa da:
——————– rappresentata e difesa, come da. delega a margine del
ricorso introduttivo, dagli Avvocati Roberto Sciasca e Moira Zanatta, presso il cui
studio in Monza, via Italia n. 28, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA – in persona del Ministro pro tempore” ISTITUTO STATALE DI
ISTRUZIONE SUPERIORE . in persona
del Dirigente Scolastico che rappresenta e difende entrambi,
per delega del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia,
e presso il cui Ufficio in Lissone, Via Alfieri n. 14, sono elettivamente domiciliati;
OGGETTO: pubblico impiego.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 20 l O
di essere docente p””
premesso
sin dal 1978 – ha
esposto: di aver presentato, in data 12.02.2008,la ————– premesso di essere docente presso ————- sin dal 1978 ha esposto : di avere presentato in data 12/02/2008 al Dirigente Scolastico domanda per poter fruire nei giorni 14, 15, 17 e 18 marzo di permesso per motivi di famiglia, ex.art. 15. comma 2, del CCNL 2006/2009, allegando documentazione a giustificazione della richiesta; di aver ricevuto dal Dirigente Scolastico un diniego alla sua domanda sul presupposto dell’assoluta discrezionalità nella concessione dei permessi richiesti; di essersi comunque assentata nei giorni indicati stante il ritenuto proprio diritto di poter fruire del permesso richiesto, comunicando preventivamente la propria decisione;di aver ricevuto in data 28.03.2008 dal Dirigente Scolastico una lettera di addebito con richiesta di giustificazione, da essa riscontrata
richiamando le ragioni già esposte per cui reputava illegittimo il rifiuto della propria
domanda.
Ciò premesso la ricorrente ha lamentato che, sebbene non fosse stata irrogata
alcuna sanzione successivamente alla contestazione, fosse stata operata da parte
resistente la trattenuta dei quattro giorni di assenza riferiti alla suddetta domanda di permesso; ha domandato, pertanto, che sia accertata e dichiarata l’illegittimità della suddetta trattenuta ,con condanna del MIUR alla rifusione della somma trattenuta.

Si sono costituiti il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Istituo Superiore ______
eccependo: che il rifiuto .di fruizione dei gironi di permesso era legittimo stante la discrezionalità per il Dirigente di autorizzare detto permesso sulla base delle esigenze di servizio; che il Dirigente Scolastico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, aveva formalmente
comunicato al Collegio dei docenti che la drastica riduzione delle ore a disposizione
e la carenza di sostituzioni rendeva impossibile il godimento di ferie in attività
didattica; che le ragioni addotte dalla ——- per poter fruire del permesso non erano
tali da giustificare una deroga alle regole sopra richiamate. La parte resistente,
ritenuto legittimo il diniego e, conseguentemente, ingiustificata l’assenza della prof._______ ha concluso domandando iI rigetto delle avversarie domande.
———————–

La domanda presentata dalla ricorrente al Dirigente Scolastico in data 15.02.2008 era
diretta ad ottenere quattro giorni dì “permesso per motivi personali art.15 c. 2″. Il
CCNL scuola 2006-2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art.13) dal diritto al permesso retribuito.
L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso
retribuito in alcuni casi specifici e per numero di giorni limitati.
Il 2° comma, in particolare dispone: “il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno
Scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con la stessa
modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui
all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
, Quest’ultima norma , nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo
di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “durante la rimanete
parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un
periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la
fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche
per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto
dall’art. 15 comma 2″.

Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al
docente spettano, per motivi personali o familiari documentati tre giorni di
permesso retribuito e possono, per gli stessi motivi, usufruire anche di sei giorni di
ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15 comma 2
contenuto nell’art. 13 comma 9 va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano
richieste per motivi personali o familiari documentati, l’autorizzazione non è soggetta
ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodo di attività didattica,
ma è soggetto al trattamento di cui al successivo ano 15, comma 2, come peraltro.
chiaramente enunciato in tale ultima norna.

Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’art. 13 comma 9 subordina l’autorizzazione alle
ferie in periodo di attività didattica “alla possibilità di sostituire il personale che se
ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla
condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti, uguale restrizione non è contenuta
nell’art. 15 comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi
personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesse ragioni), la presentazione
della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante
la sussistenza di detti motivi. Nessuna discrezionalità è lasciata al Dirigente
Scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste
particolari ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze
scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è
richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della
domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno. e consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora siano richieste per motivi personali o familiari.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la prof.——- ha tempestivamente
proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente i motivi personali
e familiari per cui intendeva assentarsi. Non è contestato che la ricorrente non avesse
ancora consumato i giorni di permesso retribuito e di ferie; conseguentemente il
Dirigente Scolastico ha arbitrariamente negato [‘autorizzazione. L’assenza nei giorni
indicati, che deve essere attribuita per tre giorni a permesso retribuito ed un giornoo a
i

ferie, non è, dunque, ingiustificata la trattenuta effettuata si ritiene illegittima.
La domanda della ricorrente, pertanto, va accolta; parte resistente è tenuta al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in dispositivo, in considerazione del
limitalo valore della lite.
p. q. m.
il Giudice dott. Marisa Gisella Nardo, visto l’ano 429 c.p.c., cosi dispone:
In parziale accoglimento della domanda
I) Accerta e dichiara l’illegittimità della trattenuta di quattro giorni di
retribuzione operata sullo stipendio della ricorrente con riferimento alle
assenze de i giorni 14, 15, 17 e 18 marzo 2008 e dichiara tenuto e condanna il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca a rifondere
l’importo corrispondente a detta trattenuta;
2) Condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al
pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente e che liquida,
nell’intero, complessivamente in €. in €. 753,00, di cui €. 253,00 per diritti ed €. 500
per onorari oltre spese generali ed oneri fiscali; di5pone che dette spese distratte a
favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratamente antistatali

In questo articolo