Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Lucca
Alle Associazioni tutela Disabili
All’Albo Sindacale
e p. c. Al Dirigente dell’USP di Lucca Dr. Adelmo Pagni
Al Dirigente dell’USR della Toscana Dr.ssa Angela Palamone
OGGETTO: Uso illegittimo dei docenti di sostegno
Giungono alla nostra sede segnalazioni e richieste di chiarimento in merito ad una “pratica” che si va diffondendo tra le scuole della provincia, alcuni DS risolvono i problemi di bilancio, in spregio alle norme relative all’integrazione scolastica degli alunni disabili, usando il docente di sostegno come “tappabuchi” in sostituzione di altro personale docente, tale utilizzo improprio, quando tollerato dall’amministrazione scolastica, ha in molti casi compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni diversamente abili. Da anni la giurisprudenza è concorde nel ritenereillegittimo l’uso del personale di sostegno per altro scopo se non l’integrazione scolasticadi alunni in tale situazione; ricordiamo che la legge 104/92 all’art. 13 comma 6 recita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.” Lo stesso concetto è ribadito dall’art. 315 comma 5 del T. U. 297/94 ed innumerevoli circolari e note dei vari Uffici periferici dell’Amministrazione Scolastica (Usp e Usr) hanno ribadito che l’insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato quindi, anche in caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare;si veda a tal proposito l’allegata nota della Dr.ssa Stellacci. Tuttavia, in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e dell’appartenenza allo stesso consiglio di classe, è possibile utilizzare il docente di sostegno per supplenze nel caso (e solo in questo) risulti assente il docente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, deve però trattarsi di soluzioni estemporanee adottate per breve durata (non più di un giorno o due) e motivate anche da obiettivi didattici condivisi.
Né può argomentarsi che tale uso è frutto di accordi in sede di Contrattazione d’Istituto perché palesemente il Contratto d’Istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell’art. 1418-1419 del C.C.) per questo motivo la Gilda degli Insegnanti, nel diffidare i DS nel procedere a siffatti comportamenti illegittimi, resta a disposizione di quanti docenti, genitori o Associazioni, vogliano veder tutelati i propri diritti.
Il Coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Lucca
prof. Giovanni De Persiis