Confermata la comunicazione delle richieste di distacco e dei permessi utilizzati entro il 30 giugno 2013
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Il 24 maggio 2013 l’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di CCNQ per la ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015.
Tale Ipotesi distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali che sono state dichiarate rappresentative nei comparti di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015, e contiene anche alcune disposizioni particolari per il Comparto Scuola.
Il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente è ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Per l’applicazione del contratto nel Comparto Scuola, viene confermata la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio
dell’anno scolastico 20 13-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al contratto appena siglato, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’ obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
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