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PARTECIPAZIONE DEI SUPPLENTI AGLI SCRUTINI ED AGLI ESAMI DI STATO

1965

Con l’approssimarsi del periodo del termine delle lezioni si rende di attualità il problema della partecipazione del personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato agli scrutini finali ed agli esami di Stato. Tutte le indicazioni utili nell’approfondimento a cura di Raffaele Manzoni.

La problematica riguarda:

  1. i supplenti annuali che coprono posti in organico di diritto con contratto di lavoro che termina il 31 agosto 2013;

  2. i supplenti sino al termine delle attività didattiche i cui contratti terminano il 30 giugno 2013;

  3. i supplenti con contratti di lavoro sino al termine delle lezioni;

  4. i supplenti con contratti a tempo determinato per brevi periodi.

Si ricorda che, in riferimento all’art. 4 della legge 3.5.1999 n. 124:

  1. i supplenti annuali sono nominati per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2012 e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo;

  2. I supplenti sino al termine delle attività didattiche sono nominati per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre 2012 e fino al termine dell’anno scolastico. Fanno parte di questa categoria le supplenze sulle ore in classi collaterali sino a 6, non assegnate a personale di ruolo in servizio nella scuola e non utilizzate dagli uffici scolastici per la costituzione di cattedre orario esterne;

  3. I supplenti sino al termine delle lezioni sono quelli individuati dai dirigenti scolastici attraverso lo scorrimento delle graduatorie d’istituto per la copertura dei posti che si sono resi disponibili dopo il 31.12.2012 a qualsiasi titolo (sia se il titolare ha lasciato definitivamente il posto, sia se lo stesso abbia chiesto un’assenza sino al termine dell’anno scolastico;

  4. I contratti di lavoro per supplenze brevi, sono stipulati per la sostituzione del personale titolare del posto.

I contratti di lavoro di cui alla precedente lettera d) sono, molto spesso, caratterizzati da continue proroghe e/o conferme nel caso in cui il titolare si assenti senza soluzione di continuità. In tal modo è possibile che il contratto di lavoro possa giungere sino al termine delle lezioni. L’art. 37 del CCNL/2007 del personale scolastico prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica, il supplente che sostituisce il titolare assente per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, resta in servizio, per proroga d’ufficio, sino al termine delle lezioni con diritto ad effettuare gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali. Il titolare è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. La condizione affinché si renda operativa questa disposizione contrattuale risiede, essenzialmente, nella circostanza che l’assenza del titolare deve essere stata ininterrotta, senza cioè che lo stesso abbia ripreso servizio nemmeno per un giorno.

Il calcolo dei 150 giorni (o dei novanta giorni) si effettua a ritroso partendo dall’ultima assenza comunicata dal docente titolare che abbia compreso il giorno 30 aprile. Quindi, a titolo esemplificativo, un’assenza sia pure superiore a 150 giorni ma che termini il 29 aprile, non sarebbe condizione sufficiente a consentire la proroga del supplente. È possibile che l’assenza cumulativa comprenda causali diverse (malattia, congedi, ecc.) purché tra una richiesta e la successiva non vi sia ripresa del servizio. Una delle criticità rappresentate dalla disposizione de qua, è quella riferita all’inclusione dei periodi di sospensioni delle lezioni nell’assenza continuativa del titolare per il calcolo del periodo complessivo di assenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato si assenta sino al giorno prima dell’inizio della sospensione delle lezioni per le vacanze natalizie, per poi riprendere l’assenza non dal giorno immediatamente successivo l’inizio di sospensione, ma, per esempio, dal primo giorno di ripresa delle lezioni, va ad interrompersi la continuità dell’assenza ai fini del calcolo per il rientro dopo il 30 aprile. Nella fattispecie rappresentata ,infatti, il titolare , anche se non in servizio attivo, durante il periodo di sospensione delle lezioni risulta essere in servizio ed a disposizione dell’istituzione scolastica per eventuali attività extradidattiche; il supplente avrà, quindi, diritto alla conferma sul posto alla ripresa delle lezioni ma, per il periodo natalizio, non verrà remunerato, ed il computo dei 150 giorni riprende dall’inizio.

Come detto in precedenza l’assenza continuativa nelle ultime classi dei corsi di studio deve essere di 90 giorni. Nel caso in cui un supplente sostituisce il titolare di una classe terminale e di una intermedia ed in presenza di un’assenza continuativa inferiore a 150 giorni, ma superiore a 90, la sua conferma avverrà solo nella classe terminale del corso di studi, mentre il titolare rientrato dopo il 30 aprile, sarà a disposizione nelle ore di servizio prevista per la classe terminale, ed in servizio attiva nelle classi non terminali.

Partecipazione dei supplenti agli esami

Per la partecipazione agli scrutini ed esami finali non vi sono criticità per quanto attiene i supplenti annuali ed i supplenti sino al termine delle attività didattiche, in quanto tali attività sono ricadenti nel periodo contrattuale.

Per quanto attiene la partecipazione dei supplenti agli esami di Stato, occorre premettere che i supplenti annuali con contratto sino al 31 agosto 2013, in caso di designazione nelle commissioni di esami di Stato, hanno il dovere di prenderne parte in quanto rientra nei compiti istituzionali e nel periodo coperto da contratto di lavoro.

In riferimento alla nota del Miur prot. n. 14187 dell’11.7.2007 a conferma delle disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999, al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2013) – sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale.

La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi in precedenza specificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.

Per quanto riguarda la partecipazione agli scrutini ed esami finali dei corsi di studio, la proroga del contratto di lavoro, oltre il termine delle lezioni e sino al termine delle attività connesse a tali adempimenti, compete solo al personale con contratto a tempo determinato che abbia avuto titolo alla conferma in servizio per quanto disposto dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del personale del comparto scuola. Tale articolo, come detto in precedenza, disciplina i casi di rientro del docente titolare dopo il 30 aprile e dispone che, per ragioni di continuità didattica, ove l’assenza del titolare si sia prolungata per periodi non inferiori a 150 giorni, ridotti a 90 per le classi terminali, il supplente sia mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali.

Con nota prot. n. 9038 del 17 giugno 2009, il Miur ha precisato che, a chiarimento e parziale rettifica della nota prot. n. 8556 del 10 giugno 2009, le disposizioni che prevedono il mantenimento in servizio del supplente temporaneo per gli scrutini e le valutazioni finali, riguardano esclusivamente i supplenti che si trovino in servizio in sostituzione di docenti che rientrino dopo il 30 aprile, in applicazione delle specifiche ipotesi stabilite al riguardo dall’art. 37 del vigente C.C.N.L. del comparto scuola. Per il restante personale docente supplente temporaneo che – al di fuori delle ipotesi di cui al sopraccitato art. 37 – si trovi in servizio al termine delle lezioni, dovrà essere disposto non il mantenimento in servizio sino al termine delle attività di valutazione ma bensì uno specifico contratto che, per i giorni strettamente necessari, includa il periodo che va dal primo all’ultimo giorno di presenza del docente supplente interessato nelle predette attività di scrutinio e valutazione finale.

Nei casi di operazioni suppletive di scrutinio necessarie nelle scuole secondarie di 2° grado nei mesi di luglio o agosto al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, ove si debba ricorrere a personale supplente temporaneo, si disporrà nei riguardi di quest’ultimo con un apposito contratto di supplenza temporanea per il periodo dal primo all’ultimo giorno degli scrutini suppletivi cui partecipa, per un numero di ore settimanali pari a quelle dell’ultimo contratto con cui ha insegnato nella scuola medesima o, comunque, pari a quelle dell’insegnante per cui opera in sostituzione.

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