Ci è giunta voce che alcuni dirigenti scolastici, operino modifiche arbitrarie al piano annuale delle attività, per imporre la presenza a scuola degli insegnanti nei giorni successivi al termine delle lezioni. Pubblichiamo un importante promemoria predisposto dalla Gilda-Unams di Treviso relativamente agli impegni dei docenti dopo il termine delle lezioni.
Ricordiamo ai colleghi che, dopo il termine delle lezioni, la presenza è prevista solo per le attività deliberate in calendario a settembre: consigli di classe (interclasse e intersezione), collegi docenti, scrutini ed esami. Tali obblighi di servizio sono fissati dal Contratto nazionale che, all’Art. 28 co 4. specifica quanto segue: “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.”
L’O.M. annuale sugli esami di stato della secondaria di secondo grado obbliga i docenti che possono essere utilizzati per sostituzioni a essere presenti in sede nei giorni delle prove scritte. Nessun’altra prestazione può essere richiesta quale riordino degli armadi, sistemazione delle aule, solidarietà ai colleghi impegnati in attività di esami, traslochi e così via, adducendo il pretesto che gli insegnanti sono comunque in servizio fino al 30 giugno. Gli insegnanti infatti sono in servizio fino al 30 giugno solo per quegli impegni deliberati ad inizio d’anno dal collegio dei docenti.
Inoltre la Nota 1972 del 30.06.1980 afferma quanto segue:
“… Appare in contrasto con il sistema previsto dai D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 l’imposizione di obblighi di semplice presenza nella scuola che non siano dipendenti da iniziative programmate e attivate e rispondenti a reali esigenze delle singole scuole. Si tratterebbe infatti di presenza puramente formale che, in tal caso, non terrebbe conto della peculiare caratteristica dell’istruzione scolastica, che si differenzia dai normali uffici proprio per l’interruzione della propria prevalente attività (quella dell’insegnamento destinato agli alunni) prevista dal calendario scolastico...”
Negli anni scorsi, la segnalazione effettuata dalla Gilda degli Insegnanti, presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha trovato il supporto della stessa amministrazione che ha dichiarato l’illegittimità dell’ordine di servizio emanato dai dirigenti ed intimato, alle scuole segnalate, il rispetto delle norme contrattuali.
Chiediamo ai docenti di segnalare alla nostra organizzazione eventuali irregolarità.
Treviso 20 maggio 2013
dr.ssa Michela Gallina
Coordinatrice provinciale Gilda-Unams Treviso