Un docente ha sempre diritto all’accesso ai verbali del collegio, anche se non dimostra un interesse personale specifico e concreto ed anche in presenza di terzi controinteressati.
E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con sentenza 2423, depositata il 6 maggio 2013.
La vicenda è scaturita a causa del rifiuto, da parte del dirigente scolastico di una scuola campana, di fornire copia dei verbali di due sedute del collegio dei docenti, atteso che – secondo le ricorrenti- non si era provveduto alla lettura ed approvazione dei relativi verbali.
Della questione si era occupata la Commissione per l’accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale – in data 20 dicembre 2011 -aveva invitato l’amministrazione a riesaminare la vicenda.
A causa del rifiuto, le docenti si erano rivolte al Tar, che aveva però rigettato il ricorso, ritenendo che non era stato dedotto “un interesse giuridicamente tutelabile all’esibizione della documentazione richiesta”.
Da ciò il ricorso al Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello, stabilendo il seguente principio di diritto: “Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa”.
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N. 02423/2013REG.PROV.COLL.
N. 05693/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5693 del 2012, proposto da: [omissis], tutte rappresentate e difese dagli avvocati [omissis];
contro
Istituto scolastico Liceo classico-scientifico “[omissis]” di [omissis], in persona del legale rappresentante, Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE II n. 1026/2012, resa tra le parti, concernente diniego di accesso ai verbali dei collegi dei docenti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto scolastico Liceo classico-scientifico “[omissis]” e di Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Silvia La Guardia e udito per la parte appellante l’avvocato [omissis];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente appello le professoresse nominate in epigrafe chiedono la riforma della sentenza n. 1026 del 2012 con la quale il Tribunale amministrativo per la Campania, sezione di Salerno, ha dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione dell’esistenza di un interesse personale specifico e concreto, il loro ricorso per l’accesso, negato dall’Istituto scolastico con provvedimento del 15 novembre 2011, ai verbali dei Collegi dei docenti tenutisi in date 1° settembre e 12 settembre 2011, cui le medesime avevano preso parte in qualità di componenti.
Le appellanti espongono di aver presentato al Direttore scolastico del Liceo “[omissis]” di [omissis] istanza di estrazione di copia dei verbali dei Collegi dei docenti tenutisi in date 1° settembre e 12 settembre 2011, motivandola con l’omessa lettura ed approvazione del verbale di ciascuna delle predette sedute e con l’esigenza di ottenere copia degli atti che loro stesse hanno contribuito a formare e di cui sono responsabili, atti evidenzianti il processo che ha portato alla formazione della volontà collegiale.
Le medesime riferiscono che il predetto Liceo ha opposto un primo diniego in data 15 novembre 2011, argomentato con la carenza della specificazione dell’interesse e la presenza di terzi controinteressati, contestato dalle richiedenti avanti la Commissione per l’accesso agli atti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale in data 20 dicembre 2011 invitava l’amministrazione a riesaminare la vicenda, indi un successivo diniego, notificato il 13 febbraio 2012, indicando di insistere nel provvedimento di non accoglimento dell’istanza.
La sentenza di primo grado, incentrata sul richiamo alla sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 24 aprile 2012, n. 7 e sull’affermazione che nella specie non era dedotto un interesse giuridicamente tutelabile all’esibizione della documentazione richiesta, è contestata dalle appellanti con diffuse argomentazioni articolate in quattro motivi, tesi, in estrema sintesi, a denunciare l’erroneità della conclusione cui è giunto il primo giudice sulla base dell’affermazione della sussistenza dei presupposti della legittimazione e dell’interesse in ordine all’ostensione dei documenti anzidetti, dell’insussistenza di qualsiasi preclusione all’accesso, della violazione, da parte dell’amministrazione, dei principi di trasparenza e buon andamento, della tempestività dell’azione esperita, decorrendo i termini dalla reiterazione del diniego successiva all’intervento della Commissione per l’accesso agli atti.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di forma.
La causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 20 novembre 2012.
2.- L’appello è fondato.
Il giudice di primo grado, nella sostanza, attribuisce rilievo alla circostanza che le richiedenti avevano preso parte alla formazione dell’atto collegiale della cui verbalizzazione chiedevano copia unicamente ai fini del riconoscimento della loro legittimazione attiva; quanto al profilo dell’interesse rileva, in sintesi, che non era stata dimostrata l’esigenza di difendere la situazione giuridica di cui erano portatrici e così lo specifico collegamento di quest’ultima con la documentazione “essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento”.
Come puntualmente rilevato dalle odierne appellanti, tale valutazione di insussistenza del loro interesse all’accesso ai predetti documenti non può essere condivisa, trattandosi di un caso in cui l’interesse è in re ipsa, inerendo alla funzione di componente del collegio dei docenti, che giustifica l’esigenza di conservare e poter disporre della documentazione dell’attività svolta.
Il componente di un organo collegiale dell’amministrazione ha un interesse concreto e diretto, oltre che qualificato, a disporre di copia degli atti e dei verbali inerenti all’attività del collegio stesso, per verifica, approfondimento, memoria dell’iter di formazione della volontà collegiale (cfr. Cons. Stato, VI, 9 giugno 2005, n. 3042); disponibilità che non può essere circoscritta solo all’occasione delle riunioni cui egli partecipa o della apposizione della firma ai verbali ad esse relativi. Proprio alla qualità di componente di organo collegiale dell’istituzione scolastica si riconnette l’interesse, cui la disponibilità della documentazione può essere funzionale, ad ogni utile iniziativa sul piano propositivo e deliberativo per il miglior perseguimento degli interessi di rilievo pubblico che fanno capo all’istituzione stessa.
Rimane, quindi, escluso che all’istanza delle odierne appellanti (che segnalano altresì, richiamando la giurisprudenza formatasi in tema di “accesso endoprocedimentale”, di essere anche destinatarie dirette degli effetti delle deliberazioni assunte nelle predette riunioni di inizio anno scolastico, finalizzate, tra l’altro, a stabilire l’organizzazione didattica) possa attribuirsi un carattere eminentemente esplorativo, mentre pretestuoso, in relazione ad atti formati con la loro presenza, appare il richiamo a posizioni di terzi soggetti potenziali controinteressati, peraltro tutelabili da parte dell’amministrazione con le forme a ciò previste.
Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto, e la sentenza impugnata riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente ordine all’Istituto scolastico appellato di esibire e rilasciare copia della documentazione chiesta in ostensione.
Le particolarità e la componente interpretativa della controversia giustificano la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5693 del 2012, lo accoglie e, in riforma la sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado n. 321 del 2012 ed ordina al Liceo statale “[omissis]” di [omissis] di esibire e rilasciare copia dei verbali richiesti alle appellanti.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
http://www.dirittoscolastico.it/consiglio-di-stato-sentenza-n-2423-del-06-maggio-2013/