Ai fini dell’individuazione del personale in soprannumero non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia
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Arriva un chiarimento del Miur sull’attribuzione del punteggio per le esigenze di famiglia nella graduatoria regionale articolata per ambiti diocesani di cui all’art.10 dell’O.M. n.199 del 21.3.2013.
Con la Nota prot. n. 4911 del 20 maggio2013 il Ministero ha precisato che nella suddetta graduatoria citata, finalizzata all’individuazione del personale in soprannumero sull’organico determinato ai sensi della legge 186/03, non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui alla lettera A) del Titolo II Allegato D al CCNI Mobilità 11 marzo 2013.
Il Contratto sulla mobilità, ricordiamo, prevede l’attribuzione di 6 punto per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli.
Invece, per quanto riguarda la mobilità territoriale, è riconosciuto anche il punteggio relativo al ricongiungimento al coniuge ecc. esclusivamente con riferimento al comune di residenza dei familiari sito nel territorio della diocesi richiesta.
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