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L’inidoneità all’insegnamento e l’iter burocratico per ottenerla

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Scriviamo questo “vademecum” perché negli ultimi anni sono intervenuti tanti e tali cambiamenti, anche in contraddizione fra di loro, che molto spesso il docente costretto a lasciare l’insegnamento trova difficoltà a districarsi fra le norme e rischia di fare scelte non ben ponderate.
Le disposizioni che attualmente regolano l’inidoneità, la dispensa e l’utilizzazione in altri compiti sono il CCNL 2007, il CCNI 2008, il DPR171/2011, il DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012(quest’ultima non ancora operativa perché manca, ad oggi, il decreto attuativo, ma da tener presente per alcune importanti considerazioni).
A cura di
Maria Teresa De Nardis
Rosa Maria Lombardo

L’inidoneità
E’ una brutta parola, che nega una funzione, ma è così che viene riportata nelle norme ed è conosciuta, per cui, sebbene a malincuore, la utilizzeremo.
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati del 1974 (artt.112-113): una norma di civiltà -non a caso si colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia l’utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel primo Contratto Decentrato del 1997 e nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute – artt. 4, comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007 (CCNI – 25 giugno 2008).

A questi contratti si è sovrapposto il DPR 171/2011 che disciplina l’inidoneità permanente nel pubblico impiego, senza tener conto della specificità della Scuola.
Infatti i Contratti-scuola prevedevano solo due tipologie di inidoneità all’insegnamento:
–           Permanente, con cui si poteva scegliere tra dispensa e utilizzazione in altri compiti
–          Temporanea, con cui si poteva restare in malattia o scegliere l’utilizzazione in altri compiti.
Il DPR 171 ha introdotto una nuova terminologia :
–          Inidoneità assoluta, cioè a qualsiasi compito
–          Inidoneità relativa, cioè al solo insegnamento e di conseguenza idoneità ad altri compiti.
A queste diciture le Commissioni mediche associano i concetti “temporaneo” e “permanente”, dando origine a una varietà di referti che a volte assumono connotazioni … fantasiose. Pertanto nei verbali si può leggere:

1.      “non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio”       >>>     significa che sicuramente si ottiene la dispensa
2.      “non idoneo permanentemente in modo relativo all’insegnamento”     >>>     significa che si viene utilizzati in altri compiti
3.      “non idoneo temporaneamente in modo assoluto al servizio fino al ………. (con l’indicazione della data)”    >>>     significa che si va in malattia d’ufficio (tale periodo rientra nel computo dei 18 mesi).
4.      “non idoneo temporaneamente per …………. (mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di inquadramento”    >>>     significa che si può scegliere o collocamento in malattia o possibilità di essere utilizzato in altri compiti.

Ma a questo repertorio a volte sono state associate anche particolari limitazioni, per esempio:
–          “inidoneita’ allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di appartenenza (…….) : utilizzare il docente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza.” (Non si capisce bene cosa significhi)
–          “non idoneo permanentemente in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo (controindicata ogni mansione che ……………………….)”
–          “non idoneo temporaneamente per ……………. (mesi/anni) in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza …………………………………………,”      >>>     Teoricamente il docente può continuare ad esercitare le restanti mansioni che costituiscono l’insieme della funzione docente. Non si capisce come si possa realizzare.

L’iter burocratico per ottenere l’inidoneità
Il docente che voglia chiedere l’inidoneità innanzitutto si deve munire di certificato del proprio medico di famiglia, in cui risultino la o le patologie di cui è affetto. Quindi farà domanda al proprio Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita collegiale per l’accertamento dell’inidoneità. Se si desidera ladispensa, è bene specificare “ai fini della dispensa dal servizio”. Il DS  provvederà a richiede all’autorità sanitaria – Commissione medica di verifica – di pronunciarsi sull’idoneità fisica; la Commissione convocherà quindi il docente a visita.
A questo punto è interesse del docente presentare tutta la documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie assenze negli ultimi 3 anni (se sono state molte) rilasciato dalla Segreteria della scuola di servizio. L’inidoneità è cosa diversa dall’invalidità e dall’handicap, tuttavia se si è già in possesso di verbali attestanti l’invalidità civile o l’handicap certificato secondo la L.104/92, è bene esibirli. Per questo motivo si consiglia a chi vuole intraprendere questa strada, di conservare scrupolosamente tutta la documentazione, di cui bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.
Alla visita è consigliabile farsi accompagnare dal medico di fiducia, che avrà diritto di parola, o, in sua mancanza, da un parente o conoscente, che però potrà solo assistere. Non tutte le commissioni fanno entrare il familiare ma è sempre un conforto essere accompagnati.
Generalmente la commissione non dà una risposta immediata; questa arriverà per raccomandata a casa e a scuola, di solito dopo 2-3 settimane.

Cosa succede una volta ottenuta l’inidoneità
Nel caso 1  saranno avviate le pratiche per la risoluzione del rapporto di lavoro: l’assegno relativo sarà calcolato in base agli anni maturati (che devono essere almeno 15). Il pensionando ha diritto alla liquidazione e al pagamento delle ferie non godute e della Indennità sostitutiva del mancato preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei casi 2 e 4 il docente viene assegnato ad altri compiti. La L. 135 prevede, in tali casi, il passaggio definitivo o temporaneo nei ruoli di Assistente amministrativo (AA) o tecnico (AT). Ad oggi non è stato emanato il relativo Decreto attuativo, perciò la legge non è operante ma attenzione!  molti UST e DS ne stanno anticipando gli effetti, destinando i nuovi inidonei esclusivamente in segreteria.
Ciò è in disaccordo col CCNI 2008, tuttora in vigore, che recita:

Art. 3
(Modalità e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)

1.         L’utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo temporaneo).
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
–           servizio di biblioteca e documentazione;
–           organizzazione di laboratori;
–           supporti didattici ed educativi;
–           supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
–           attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
2.         L’utilizzazione del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo conto delle richieste dell’interessato, anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti interessati.

La mancanza di direttive ministeriali ha creato complicazioni agli  UST su  come procedere all’utilizzazione e in alcuni casi ha generato veri contenziosi.
Quindi riteniamo che il docente che intende chiedere l’inidoneità debba essere informato dei suoi diritti e dei rischi cui può andare incontro.
Probabilmente l’inidoneità relativa temporanea costituisce una salvaguardia maggiore, per il fatto stesso di non dare adito a una scelta definitiva. E questo si può dire sia nella confusa situazione attuale, sia nel caso dell’emanazione del decreto attuativo della L. 135, con conseguente passaggio nel ruolo ATA.
D’altra parte sono le Commissioni mediche che decidono per l’una o per l’altra tipologia di inidoneità, quindi non si può scegliere a priori. Si può solo andare preparati all’eventualità.
Se poi si voglia/debba avviare un contenzioso col proprio UST, consigliamo di contattare un avvocato esperto di legislazione scolastica o un rappresentante sindacale veramente competente di inidoneità e utilizzazione.

Compiti dell’UST
Ricevuto il certificato di inidoneità, la scuola dove il docente è titolare deve emettere il decreto di dispensa (se ricorrono gli estremi) e inviare i documenti all’UST che istruirà la pratica di pensione.
Nel caso di utilizzazione, invece , la scuola deve inoltrare il verbale all’UST e invitare il docente a recarvisi per la scelta della forma di utilizzazione ( segreteria, UST, biblioteca…) e la stipula del contratto, che l’Amministrazione ha l’obbligo di formalizzare entro 30 giorni.
Se il termine di 30 giorni non viene rispettato dall’Amministrazione,  l’ulteriore periodo di assenza non è computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art.17 del CCNL 29 novembre 2007.

Nel caso di inidoneità temporanea il docente conserva il suo posto di ruolo e la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua guarigione. Allo scadere del periodo di inidoneità il docente può tornare in classe o chiedere una nuova visita per un ulteriore periodo di utilizzazione in altri compiti.
E’ possibile che il ritorno in cattedra non sia automatico, ma soggetto ad ulteriore visita collegiale che accerti l’avvenuta guarigione.

L’utilizzazione nella  pratica attuale
Noi consigliamo, prima di arrivare alla firma del contratto di utilizzazione, di visitare le scuole della città o del quartiere, parlare con dirigenti e collaboratori –eventualmente esponendo brevemente le proprie competenze-  verificare la disponibilità dell’impiego, controllare la sede di lavoro (ufficio, laboratorio, biblioteca che sia) ma soprattutto rendersi conto del clima: se cioè si verrebbe eventualmente accolti con benevolenza o con ostilità.
Infatti l’inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro in classe; la fiducia e l’accettazione non sono scontate ma si devono guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile che l’utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le parti -docente utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna essere consapevoli che la condizione di “malato” a volte genera qualche prevenzione. Per questo è sempre meglio che l’utilizzazione avvenga nella stessa scuola dove si è insegnato e dove si viene vissuti ancora come docenti, seppure addetti ad altri compiti. Se per qualche motivo l’utilizzazione avviene in un’altra sede, si deve cominciare daccapo a tessere quelle relazioni di conoscenza reciproca e collaborazione.

Nel caso non si trovassero scuole disponibili a “ricevere” l’utilizzando, questi dovrà insistere per essere utilizzato nell’UST o eventualmente nell’USR.
Attraverso contatti informali può anche sondare la possibilità di essere utilizzato in altre Amministrazioni pubbliche (“ previe intese con i soggetti interessati”).

L’orario di lavoro sarà di 36 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6 giorni la settimana, con entrata flessibile, rientri pomeridiani ecc.
Se si è accolti in una scuola (come più frequentemente accade) è bene chiedere da subito che le modalità di servizio siano inserite nella contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da avere una tutela in caso di contenzioso.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue veci siano svolte (in modo arbitrario) dal  “Segretario” (DSGA). Infatti poiché l’orario di lavoro è uguale a quello del personale ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante aver chiaro che –almeno per il momento e fino all’emanazione del decreto attuativo della  L.135- l’utilizzazione in altri compiti non fa perdere lo status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l’uscita dal ruolo si perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i rappresentanti alConsiglio di Istituto, quindi i propri organi di tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria competenza: in questo modo l’inserimento lavorativo è agevolato e il proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.

Ricorsi
Avverso il verbale della CMV è possibile fare ricorso in via amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza (con sede a Milano, Roma, Napoli e Bari).

Revisione della patente di guida
E’ bene sapere che quando si ottiene l’inidoneità permanente assoluta, la CMV può inviarne comunicazione al Ministero dei Trasporti che invita l’interessato a sottoporsi a visita per l’accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e al TAR.

© CONBS – Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
conbs2011@gmail.com

Aggiornamento a Maggio 2013
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