fbpx

Ferie non godute: diffide a tappeto in tutta la Sicilia per fermare il Far West

1254

Tantissimi colleghi in questi giorni ci stanno contattando e chiedendo di intervenire in relazione ad una serie di circolari, frutto della “creatività normativa” di tanti Dirigenti scolastici delle scuole siciliane, con cui si invitano i docenti a tempo determinato a chiedere le ferie a partire dal 12 Giugno oppure si annuncia che saranno attribuite ferie d’ufficio ai docenti precari a partire 12 Giugno oppure che si considereranno i docenti precari “automaticamente” in ferie a partire dal 12 giugno. 
Il festival delle leggi indicate è tra le più disparate, andando da diversi articoli del CCNL  citati senza cognizione di causa fino al fantomatico art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 superato ampiamente dalla legge di stabilità(228/2012).
Abbiamo deciso di intervenire con una serie di diffide a tappeto in tutte le scuole della regione, per sottrare i colleghi precari all’arbitrio di Dirigenti Scolastici più “realisti del re”, che nella migliore tradizione del Far West colpiscono i più deboli e ricattabili in nome di fantomatici “risparmi” da garantire al Miur.

Ricordiamo ancora una volta che ai sensi dell’ art. 19, comma 2 del CCNL di comparto: “le ferie del personale assunto a tempo determinato  sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria”. Si ricorda inoltre che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito come: “I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato” (cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).Invitiamo a non confondere i concetti di “sospensione delle attività didattiche” e di “sospensione delle lezioni”, intendendosi per “sospensione delle attività didattiche” esclusivamente il periodo intercorrente tra il 30 giugno fino al 31 agosto(periodo in cui è interrotto il contratto dei docenti a tempo determinato), mentre per “sospensione delle lezioni” si considerano i giorni in cui i calendari scolastici regionali hanno disposto che non ci sia lezione (vacanze natalizie, pasquali, ecc.)
In relazione all’art. 5 comma 8 della Spending review (L.95/2012) si ricorda che tale normativa è stata superata dalla legge di stabilità (228/2012), che all’art.55, in riferimento all’art. 5 comma 8 della Spending review (L.95/2012) specifica che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Nel successivo art. 56 si CHIARISCE che “Le disposizioni di cui ai commi 54  e  55  non  possono  essere derogate dai contratti collettivi nazionali di  lavoro.  Le  clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013″.

Il divieto di monetizzazione dell’art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012 non si applica, quindi, al personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche per l’anno scolastico 2012/2013. Solo a partire dal 1° Settembre 2013, decadendo l’art.19 comma 2 del CCNL, qualora la norma sia applicabile alla scuola (noi dubitiamo che lo sia), i lavoratori potrebbero vedersi detratti dal numero complessivo dei giorni di ferie maturate da liquidare, quelli fruibili durante un eventuale periodo di sospensione delle lezioni compreso nell’ambito del rapporto di lavoro in atto, fermo restando che il Dirigente Scolastico non può in nessun modo collare d’ufficio in ferie. La disposizione di collocazione forzosa in ferie dei lavoratori, pertanto, si configura come illegittima ed arbitraria, in quanto non richiesta e non obbligatoria, sia alla luce delle disposizioni di legge vigenti che degli orientamenti giurisprudenziali, comportando inoltre violazione dell’art. 36 della Costituzione, dove si stabilisce che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, nonché dell’art. 2113 c.c. che afferma: “le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide.”

La scrivente O.S.  di conseguenza diffiderà tutti i dirigenti scoalstici che assumeranno comportamenti palesemente illegittimi e anti sindacali, che possono configurare un’ipotesi di “eccesso di potere”, lesivo dei diritti del personale con contratto a t.d., Costituzionalmente garantiti.

La scrivente O.S. si riserva inoltre di procedere contemporaneamente presso l’Ufficio Scolastico Regionale, come già avvenuto nel mese di Novembre nei confronti di altra istituzione scolastica della provincia (procedimento che si è concluso con la revoca del provvedimento illegittimo da parte del Dirigente Scolastico), al fine di ottenere la revoca delle circolari illegittime.
USB P.I. SICILIA – SCUOLA

In questo articolo