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Avviso per il personale in regime di TFR: le novità dal mese di aprile 2013

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Noi Pa.it – A partire dal mese di aprile 2013, nel cedolino stipendiale del personale in regime di TFR, viene data evidenza della riduzione prevista dall’articolo 3, comma 1 del DPCM 20/12/1999

La Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successivi atti normativi (legge 23 dicembre 1998 n. 448, DPCM del 20 dicembre 1999 e DPCM del 2 marzo 2001) hanno disposto che al personale assunto successivamente al 1 gennaio 2001 con contratto a tempo indeterminato e al personale assunto successivamente al 30 maggio 2000 con contratto a tempo determinato, venga attribuito il regime di Trattamento di fine rapporto.

In tal caso il contributo per opera di previdenza (9,60% dell’80% della retribuzione) e per INADEL (6,10% dell’80% della retribuzione lorda) e’ totalmente a carico del datore di lavoro a differenza di quanto avviene per il trattamento di fine servizio in cui al dipendente viene applicata la ritenuta previdenziale pari al 2,50% dell’80% della retribuzione.

Tuttavia, come recita lo stesso DPCM, all’articolo 1, comma 3: Per assicurare l’invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell’applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale nonche’ per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi nazionali.

Poiche’ l’effetto dell’abolizione del prelievo contributivo a carico del lavoratore avrebbe creato un incremento della retribuzione per i dipendenti in regime di TFR, in applicazione dell’articolo 1, comma 3 del citato DPCM 20 dicembre 1999, la retribuzione lorda e’ ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso.

Pertanto, nel Sistema NOI PA, l’importo risultante nel cedolino tra le ritenute previdenziali non si riferisce alla trattenuta a carico del lavoratore ai fini del TFR bensi’alla riduzione dell’imponibile lordo pari al 2,50% della base imponibile lorda su cui si calcolano le ritenute per opera di previdenza per il personale in TFS (80% della retribuzione lorda), di cui al citato DPCM.

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