fbpx

Cari colleghi può capitare (quasi a tutti noi) di chiedere un permesso giornaliero (max 3 gg. all’anno) per motivi di famiglia o personali.

1287
Cari colleghi
può capitare (quasi a tutti noi) di chiedere un permesso giornaliero (max 3 gg. all’anno) per motivi di famiglia o personali.
Purtoppo però, può capitare (e nel nostro ambiente scolastico capita spesso) che il D.S:
1) neghi (anche se comunicato con largo anticipo) il permesso, poiché (sempre secondo il D.S) tale richiesta non rientra tra i motivi della concessione
2) potrebbe chiederci di cercare i sostituti per il giorno della nostra assenza.
A questo punto visto che nel testo contrattuale (art. 15, comma 2) non si parla di “particolari” motivi, ma solo di motivi; non si parla di richiesta “debitamente” documentata, ma solo di richiesta autocertificata o documentata; non si parla di “concessione” di permesso (una concessione è per definizione discrezionale) ma di “attribuzione” di permesso, possiamo affermare con sicurezza che:
1) Ogni elemento di discrezionalità in capo al dirigente scolastico deve ritenersi assente. (Sentenza del giudice del lavoro di Monza (n.288/2011), che “esclude un potere discrezionale del dirigente scolatico, il quale nell´ambito della propria funzione …è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell´istituzione scolastca, nonche´ alla gestione organizzativa della stessa”.
2) i permessi per motivi personali o familiari non possono essere negati perchè rappresentano un diritto e non l´oggetto di una concessione, e l´unica condizione per attribuirli è rappresentata dall´esplicitazione, tramite autocertificazione o documentazione, della motivazione che è alla base della richiesta. (vedi anche sentenza della Corte dei Conti (3 febbraio 1984, n.1415)
3) rispondere con altrettanta dolcezza, gentilezza, e cortesia, che i sostituti non li dobbiamo trovare noi, perchè non siamo tenuti a farlo, e che comunque il giorno indicato saremo assenti per motivi familiari.

https://www.facebook.com/Politeia.emr?hc_location=stream

In questo articolo