Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento che disciplina le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, nonché i criteri per l’istituzione dei suddetti corsi da parte degli enti accreditati.
I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Miur, su conforme parere dell’ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
Il decreto 8 febbraio 2013 n. 45 (G.U. n.104 del 6-5-2013) disciplina:
- i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
- le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento;
- i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
Possono richiedere l’accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:
- università italiane, anche in convenzione con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l’università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l’università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- università in convenzione con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è l’università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.
Il sistema dell’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti.
I soggetti che intendono richiedere l’accreditamento avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti. La domanda specifica altresì per quale numero complessivo di posti è richiesto l’accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato.
La domanda di accreditamento dev’essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:
- impegno alla partecipazione continuativa alla valutazione della Qualità della Ricerca effettuata dall’ANVUR;
- in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un’università di riferimento.
L’accreditamento è concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell’ANVUR. Il decreto è trasmesso al soggetto richiedente e all’organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l’avvio dell’anno accademico successivo a quello in corso.