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Soprannumerari “a ripetizione”, la domanda condizionata annulla la continuità

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I docenti già trasferiti d’ufficio (o a domanda condizionata) che in questi giorni sono stati individuati come soprannumerari (e che avevano presentato la domanda di rientro nella sede di precedente titolarità entro il 9 aprile) devono scegliere se mantenere il punteggio continuità e la precedenza per ritornare nella vecchia sede oppure maturare la precedenza per il rientro nella sede di attuale titolarità. Se scelgono la prima opzione devono ripetere la domanda di trasferimento aggiungendo il punteggio della graduatoria di istituto nella casella 24, se di scuola primaria, o 30 se di scuola dell’infanzia, e devono barrare il SI nella casella 25, se di scuola primaria, o 31, se di scuola dell’infanzia. Se scelgono la seconda soluzione devono invece presentare la domanda condizionata barrando NO nella casella 25, se di scuola primaria o 31 se di scuola dell’infanzia. Le domande vanno presentate in cartaceo presso la scuola di servizio. Il termine per l’acquisizione al SIDI delle domande è stato prorogato a 3 aprile.

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