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Pagamento indennità agli amministrativi che sostituiscono i DSGA: la FLC CGIL scrive al MIUR

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Con una lettera si chiede la sospensione dei provvedimenti di decurtazione dell’indennità; in caso contrario si aprirà un vasto contenzioso legale per i profili di incostituzionalità.

18/04/2013La FLC CGIL chiede che cessino immediatamente gli effetti riduttivi dell’entità del compenso spettante agli assistenti amministrativi per la sostituzione dei DSGA come conseguenza della legge di stabilità 2013 e della nota IGOP.

La norma introdotta nella legge di stabilità, secondo l’interpretazione del MIUR e del MEF, oltre a ridurre il compenso per i sostituti del DSGA ne prevede anche il taglio retroattivo.

Il MEF chiede la restituzione di quanto percepito in più mentre gliassistenti amministrativi, specialmente quelli con maggiore anzianità di servizio, stanno rinunciando all’incarico, con grave danno per l’attività amministrativa delle scuole, in quanto non avrebbero alcun beneficio economico dallo svolgimento di una funzione alquanto onerosa.

Chi ha svolto o svolge un incarico per una funzione superiore ha diritto al giusto riconoscimento economico.
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Roma, 18 aprile 2013

Alla Dott.ssa Lucrezia Stellacci
Capo Dipartimento per l’Istruzione

Al Dott. Luciano Chiappetta
Direttore generale per il Personale scolastico

Al Dott. Marco Ugo Filisetti
Direttore generale per la Politica finanziaria
e il Bilancio

MIUR

Oggetto: pagamento indennità di funzioni superiori in sostituzione dei Dsga.

L’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA per più di 15 giorni ha diritto all’indennità di funzione superiore;tale indennità, ai sensi dell’art. 69 del CCNL Scuola del 4/8/95 richiamato dall’art. 146 del CCNL Scuola /2007, va corrisposta nella misura pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell’assistente.
All’assistente amministrativo che sostituisce il Dsga spetta il compenso per l’incarico specifico come previsto dall’art. 47 del Ccnl/07 nella misura stabilita dal contratto integrativo di scuola o in alternativa il beneficio economico se titolare di I o II posizione economica.

La legge di stabilità per il 2013 (art. 1 commi 44 e 45), in contrasto con le disposizioni contrattuali, ha stabilito che la misura del compenso spettante è ridotta poiché deve essere determinata per differenza fra il livello di retribuzione iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dell’assistente incaricato.
In tal modo penalizza economicamente gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA in quanto riduce l’importo dell’indennità sulla base dell’anzianità da loro posseduta.
La norma introdotta nella legge di stabilità, secondo l’interpretazione di codesto Miur e del Mef, riduce il compenso per i sostituti del DSGA prevedendo addirittura il taglio retroattivo sugli stipendi.

Il Ministero dell’Economia ha comunicato alle RTS (Ragionerie Territoriali), tramite il sistema NoiPA, i nuovi importi per l’a.s. 2012/2013 relativi all’indennità d’espletamento delle funzioni superiori di DSGA sulla base delle nuove norme introdotte dalla legge di stabilità ed ha disposto che tali importi siano corrisposti dall’anno scolastico 2012/2013, pertanto dal 1° settembre 2012, e non dal 1° gennaio 2013, data dalla quale è in vigore la legge.
Sull’argomento è intervenuta anche la nota Igop prot. 0104476 del 7 dicembre 2012 che porta in detrazione dal differenziale economico tra i due livelli iniziali di inquadramento del Direttore e dell’assistente le posizioni economiche (I e II) eventualmente godute dall’assistente amministrativo.

Per alcune posizioni stipendiali degli assistenti amministrativi, dalla differenza di retribuzione tra una qualifica e un’altra, risulterebbe addirittura un importo a debito!

Non solo viene ridotta l’entità del compenso, rispetto all’attuale determinazione contrattuale, ma si arriva al paradosso per cui gli assistenti con più anzianità svolgerebbero queste funzioni a titolo gratuito. Chi ha svolto un incarico per un ruolo superiore ha diritto ad avere il giusto riconoscimento economico, a prescindere da quando l’abbia svolto e da quanti anni di servizio abbia maturato.

Se da una parte il MEF, attraverso le RTS, sta chiedendo agli assistenti amministrativi che hanno sostituito i DSGA la restituzione di quanto percepito in più rispetto alla modalità di calcolo introdotta dai commi 44 e 45 della legge di stabilità 2013, dall’altra parte si stanno facendo sempre più numerosi i casi di assistenti amministrativi che rinunciano all’incarico per lo svolgimento di funzioni superiori perché , rispetto al maggiore onere, non avrebbero alcun beneficio economico.
Sia la nota Igop che la legge di stabilità 2013 operano una riduzione degli assegni illegale che pone profili di incostituzionalità: infatti non è sostenibile una disparità di retribuzione a parità di funzioni svolte.

In alcuni casi addirittura l’ente pagatore ha operato una riduzione dei compensi già riconosciuta dal giudice a seguito di ricorso da parte degli interessati per decreto ingiuntivo.

Per le ragioni suesposte chiediamo a codesto Ministero la sospensione di questi provvedimenti di decurtazione. Diversamente questa organizzazione sindacale si vedrà costretta ad aprire un vasto contenzioso chiamando in causa anche la responsabilità dei singoli dirigenti.

L’eventuale contenzioso che si genererà comporterà sicuramente per codesta Amministrazione un danno erariale pesante che in questo momento storico sarebbe opportuno evitare.

Il Segretario generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo

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