Dal combinato disposto dell’art. 25 del Testo unico del Pubblico Impiego e dall’art. 7 D.L.vo 297/94, si evince che ai dirigenti delle istituzioni scolastiche spettano determinati poteri, che tuttavia devono essere esercitati nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze del collegio dei docenti e degli altri organi collegiali della scuola.”. Lo ha spiegato l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in unparere emesso il 4 marzo scorso su richiesta dell’Usr del Veneto.