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GRADUATORIE INTERNE: LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO DEVE ESSERE RICONOSCIUTA PER OGNI ANNO

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È tempo di graduatorie interne d’Istituto, per l’individuazione dei docenti perdenti posto, per cui è utile specificare alcuni aspetti del contratto di mobilità. Per esempio alla nota 5 bis della tabella di valutazione dei titoli e servizi è scritto che
ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del docente soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata: “per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ( servizi nel ruolo di appartenenza, in altro ruolo, pre-ruolo) , entro il quinquennio si assegnano 2 punti per ogni anno scolastico ed oltre il quinquennio i punti per ogni anno scolastico diventano 3. Per cui la nota 5 bis , varia la nota 5, fermo restando tutto il resto della medesima, solo nella parte in cui viene svincolata la continuità del servizio, dal vincolo che riconosce il punteggio solo se tale servizio è prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado.
Quindi per il calcolo della continuità del servizio, mentre per la mobilità volontaria questo punteggio è vincolato all’assolvimento di aver prestato servizio ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità, per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti, per la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne, questo vincolo decade e il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in quella stessa scuola a partire dall’anno precedente, ha diritto al riconoscimento di 2 punti.
È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero. Per cui nelle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto vengono riconosciuti per ogni anno 2 punti di continuità di servizio entro il quinquennio, escluso l’anno di prova ( in quanto non si possiede titolarità), e 3 punti per ogni anno oltre il quinquennio. In aggiunta a questi punteggi, viene specificato nella nota 5 bis, sempre ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità, nella seguente misura: per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede ovvero comune di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) si assegnano punti 1.
Infine ricordiamo che la nota 5 ter regola il riconoscimento dei 10 punti aggiuntivi di bonus una tantum, che toccano a coloro che per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Non perdono il diritto ai 10 punti di bonus aggiuntivo coloro che avendolo maturato nelle modalità appena dette, abbiano fatto domanda di trasferimento, utilizzando tale bonus, a livello interprovinciale
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