Nelle scorse settimane, all’indomani dell’uscita del Decreto che istituiva i percorsi abilitanti riservati (i cosiddetti Tfa speciali), chiedevamo (cfr. l’articolo Tfa speciali, tutto quello che avreste voluto sapere sull’accesso…) chiarimenti al Ministero dell’Istruzione sulle modalità di conteggio dei tre anni necessari per candidarsi ai percorsi abilitanti e delle attività riconosciute come servizio, ipotizzando anche un’ipotesi interpretativa.
Il Ministero ha utilmente pubblicato sul proprio sito delle risposte a domande comuni, proprio su questo argomento, confermando la nostra ipotesi: i tre anni si maturano anche avendo prestato servizio su classi di concorso differenti nel periodo considerato. Ovviamente, si potrà accedere dal Tfa speciale della classe di concorso, solo se all’interno dei tre anni necessari, almeno uno ne sia stato dedicato a quella medesima classe di concorso.
Questo il testo pubblicato sul sito del Ministero:“Quali sono i servizi validi?
L’aspirante deve aver prestato servizio per almeno tre anni, ognuno dei quali su una specifica classe di concorso. Almeno un anno di servizio deve essere stato prestato sulla classe di concorso per la quale si chiede l’accesso al percorso formativo abilitante speciale.
Ciascun anno scolastico dovrà comprendere un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999.
Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale”.
Le altre domande avevano risposte più desumibili dal testo del Decreto, ma possono in ogni caso essere lette alla pagina del Ministero, di cui riportiamo il link: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-tfa-speciali.
lagana.filippo@email.it