Dal 1° Gennaio 2013 le indennità di disoccupazione che normalmente eravamo abituati a conoscere (Ordinaria e Requisiti Ridotti) sono state sostituite delle attuali ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego) e MINI-ASpI. Sostanziale il cambiamento intervenuto nell’ex Disoccupazione a Requisiti ridotti, specie per gli insegnanti precari e saltuari che non riescono a raggiungere le 52 settimane di lavoro negli ultimi due anni!
Proviamo a vedere cosa è cambiato analizzando le prestazioni.
dalla DISOCCUPAZIONE ORDINARIA alla ASPI visualizza la tabella comparativa.
Tra la vecchia Disoccupazione Ordinaria e la nuova ASpI, non vi sono particolari differenze per ciò che riguarda i requisiti di accesso.
La nota positiva sta nel progressivo prolungamento del periodo indennizzato previsto per l’ASpI, secondo lo schema seguente:
Cambia tutto, invece, nella modalità di calcolo dell’indennizzo:
mentre la Disoccupazione Ordinaria, ai fini del calcolo, prendeva in considerazione solamente gli ultimi 3 mesi lavorativi e riconosceva un’indennità mensile pari al 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi, per via via scendere al 50% per gli ulteriori 2 mesi e al 40% per il restante periodo (nel caso di lavoratori che alla data del licenziamento abbiano superato i 50 anni di età), l’attuale ASpI prende in considerazione, ai fini del calcolo, l’intero biennio antecedente al licenziamento, prevedendo un’indennità mensile pari all’incirca (il calcolo previsto dalla legge è particolarmente articolato) al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, e prevede una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo.
Le modalità di invio e le tempistiche restano sostanzialmente invariate.
dalla DS a REQUISITI RIDOTTI alla MINI-ASpI visualizza la tabella comparativa.
Mentre da una parta l’ASpI va a sostituire quella che veniva chiamata “ordinaria”, l’indennità di disoccupazione mini-ASpI prende il posto a partire dal 1 gennaio 2013 della “ridotta”. SOSTANZIALE NE’ E’ PERO’ LA DIFFERENZA.
La vecchia Disoccupazione a Requisiti Ridotti andava a coprire i vuoti contributivi dell’anno precedente, con contribuzione figurativa, per un numero di giornate pari a quelle indennizzate. Non era necessario essere disoccupati nel momento della richiesta, poiché questa prestazione indennizza il lavoratore per i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.
entro il 31 marzo di ciascun anno, tutti coloro che, pur non possedendo i requisiti contributivi per accedere alla disoccupazione ordinaria, erano in possesso di almeno 78 gg di affettivo lavoro nell’anno precedente, potevano richiedere la Disoccupazione con requisiti ridotti che prevedeva un’indennità UNA-TANTUM calcolata in base al numero di giorni lavorati nell’anno solare precedente.
La nuova mini-ASpI, invece, NON E’ RAPPORTATA al periodo lavorato effettuato durante l’anno solare precedente, ma ha sostanzialmente gli stessi requisiti di accesso dell’ASpI, con la differenza che non necessita dell’anzianità assicurativa biennale e che bastano 13 settimane lavorative nei 12 mesi precedenti la data del licenziamento per accedere alla prestazione.
Dunque, non si parla più di anno solare, ma bisogna fare riferimento ai 12 mesi antecedenti la data di licenziamento e l’indennità erogata NON SI RIFERISCE PIU’ alle giornate non lavorate dell’anno solare precedente, MA AL PERIODO FUTURO DI DISOCCUPAZIONE!
Prendiamo ad esempio il caso di un insegnante o un ATA precario che, pur non riuscendo a raggiungere i requisiti per la Disoccupazione Ordinaria, è riuscito nell’anno solare 2011 a lavorare almeno 78 gg: a seguito dell’istanza prodotta entro Marzo 2012, ha potuto beneficiare della DS a Requisiti Ridotti per l’indennizzo dei periodi non lavorati nel 2011.
Qualora poi lo stesso avesse maturato entro il 2012 i requisiti per accedere alla DS Ordinaria, avrebbe potuto richiedere anche l’ulteriore prestazione a sostegno del reddito.
Iggi, nella stessa situazione, l’insegnante o l’ATA, non solo può più cumulare le due prestazioni, ma nel momento in cui si trova in stato di disoccupazione, deve IMMEDIATAMENTE inoltrare istanza per l’ottenimento della prestazione più conveniente (ASpI o mini-ASpI, in relazione ai requisiti posseduti), pena l’impossibilità di richiedere “a posteriori” l’indennizzo per i periodi precedentemente non lavorati (come succedeva con la DS a requisiti ridotti).
Nel caso di nuova occupazione:
l’erogazione della prestazione Mini-ASpI sarà sospesa d’ufficio, PER UN PERIODO MASSIMO DI 5 GIORNI ,al termine del quale l’indennità riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità era stata sospesa.
l’erogazione della prestazione ASpI è sospesa d’ufficio, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l’indennità riprenderà ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.
Dunque, se il soggetto che ha richiesto la mini-ASpI sarà destinatario di contratto di lavoro superiore ai 5 gg, DOVRA’ RIPRESENTARE L’ISTANZA pena la decadenza del diritto all’indennità!
Stefano Guarnera – Responsabile Nazionale ASA-scuola
www.asascuola.it