La normativa sulla mobilità del personale della scuola prevede che la precedenza prevista per i portatori di handicap possa essere fatta valere sia ai fini della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi) sia per la mobilità annuale (utilizzazioni e assegnazioni). Non così, invece, per quanto riguarda la precedenza prevista per gli assistenti. Tale precedenza può essere fatta valere dal coniuge, dal genitore e dal figlio referente unico in entrambi i casi. Mentre i familiari assistenti (parenti o affini) che non rientrano in tale novero, ma che rientrano nel II grado o, in via residuale, nel III grado, possono far valere la precedenza solo nella mobilità annuale.
Vai alla normativa sulle precedenze nei trasferimenti e passaggi.
Vai alla normativa sulle precedenze nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie.