È tempo di graduatorie interne d’istituto, per individuare i docenti soprannumerari. Le scuole stanno provvedendo a stilare graduatorie che devono essere valutate attentamente e correttamente. Per questo invitiamo i docenti a stare attenti anche sulla normativa inerente la valutazione dei punteggi
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Per esempio ci poniamo la seguente domanda: come si valuta il punteggio di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso da quello di attuale titolarità? Per poter rispondere a questa domanda senza il rischio di cadere in errore, bisogna leggere con attenzione la nota 4 riferita al punto B della tabella valutazione dei titoli di anzianità del servizio, ai fini del trasferimento dei docenti a domanda e d’ufficio, allegata al CCNI mobilità 2013-2014. In questa nota si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero, cioè 3 punti ogni anno, nella scuola primaria. Vale la stessa cosa per il viceversa, cioè per il servizio di ruolo prestato alla primaria quando si è titolari all’infanzia. Mentre il servizio di ruolo prestato sia all’infanzia cha alla primaria si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, cioè i primi quattro anni 3 punti e i successivi 2 punti, quando viene valutato nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo, quindi con il solito meccanismo che vede i primi 4 anni valutati per intero, cioè 3 punti, mentre il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3, se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Nella misura della presente voce è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Si tratta di un meccanismo di punteggio molto complesso e arzigogolato, che contrasta anche alcune direttive europee, sarebbe tempo di trovare metodi di valutazione dei punteggi di servizio, meno complessi e più equi. Mentre i precari stanno ottenendo, attraverso numerose sentenze dei tribunali, riconoscimenti dell’anzianità di servizio, il punteggio di servizio pre-ruolo nella mobilità dei docenti è valutato al 50% del servizio di ruolo. |