Alcune indiscrezioni online, però, riportano la possibilità di prendere parte ai TFA speciali anche da parte dei docenti delle scuole paritarie. In particolare, rispetto ai docenti di ruolo esclusi dai TFA speciali delle scuole statali quelli con contratti a tempo indeterminato della scuola paritaria possono prendervi parte. E il motivo è presto spiegato: il Regolamento di modifica del DM 249/10 stabilisce che ai percorsi formativi speciali abilitanti possono accedere i docenti non di ruolo in possesso di determinati requisiti di servizio.
Esclusi dunque i docenti di ruolo delle scuole statali, a questo punto ci si chiede se la formulazione debba essere applicata anche ai docenti che hanno svolto il servizio richiesto nelle scuole paritarie, ma con contratto a tempo indeterminato. Se si parte dal presupposto che scuole statali e scuole paritarie fanno entrambe parte del sistema nazionale di istruzione, vi sono tuttavia differenze tra scuola statale e scuola paritaria e nonostante la legge 62/00 stabilisca la necessità di assumere personale docente in possesso di abilitazione come requisito per il mantenimento dello status di scuola paritaria, il Ministero stesso, con nota dell’11 luglio 2012, ha comunicato la possibilità di assunzione di docenti non abilitati.
E ora ai fini dei requisiti vale anche il servizio maturato nelle scuole paritarie, perché oltre al servizio maturato nella scuola statale, si valuta anche quello maturato nelle scuole paritarie o nei centri professionali. Sarà valutato anche il servizio prestato nel sostegno, che diventa così cumulabile con quello prestato nella classe di concorso di riferimento. Per quanto riguarda il servizio prestato nell’infanzia e primaria, per l’accesso ai corsi per la scuola dell’infanzia e primaria è possibile cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria, salvo poi optare per uno dei due percorsi.
Coloro che, invece, hanno prestato servizio in più anni e in più classi di concorso, ai fini del conseguimento dell’abilitazione dovranno optare per una sola classe di concorso.
Secondo quanto riportato dal decreto, i TFA speciali si svolgeranno in tre fasi, a partire da una prova nazionale, che dovrà accertare le capacità logiche, di sintesi e linguistiche del candidato, che prevede un punteggio fino a 35 punti; per arrivare ad un percorso universitario con insegnamenti in aula per un totale di 41 crediti formativi, con verifiche per ciascun insegnamento che potranno far conseguire all’abilitando da 30 a 50 punti; e alla prova finale, che dovrà accertare la preparazione professionale dell’abilitando e che sarà valutata con un punteggio fino a 15 punti. Il titolo di abilitazione sarà conseguito se il candidato avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60/100.