Nel caso in cui un docente di scuola ha nel suo totale un ammontare di anzianità contributiva che è insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia, può rimanere in servizio oltre il compimento dei 65 anni d’etàla tecnicadellascuola.it
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A tal proposito la Funzione Pubblica interviene con un’apposita nota sulla possibilità di trattenimento in servizio di un pubblico dipendente a condizione che non siano stati raggiunti i 20 anni di contribuzione. In questo caso, sempre secondo la nota della Funzione Pubblica, il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di età, il dipendente raggiunga il requisito minimo di anzianità contributiva.
Se ciò non dovesse verificarsi, l’Amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite dei 65 anni. Si ricorda che Il limite dei 70 anni è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.
Infatti, l’aspettativa di vita è un particolare indice che prevede, in maniera automatica, l’aggiornamento continuo dei requisiti per il pensionamento.
Tale indice istituisce un legame tra l’accesso ai trattamenti pensionistici e la probabilità di vita e di morte misurando, statisticamente, la probabilità che un uomo e una donna di 65 anni hanno di vivere ancora. In caso di crescita della probabilità, ovvero se aumentano gli anni ancora attesi di vita, parallelamente anche l’età di pensionamento si sposta in avanti nel tempo della stessa misura.
In caso, invece, di abbassamento della speranza di vita, l’età di pensionamento resta stabile, in altre parole non c’è analoga diminuzione