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CHI HA IL DIRITTO DI ESSERE ESCLUSO DALLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO?

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Le scuole si stanno preparando ad affrontare il certosino lavoro di formazione delle graduatorie interne per l’individuazione dei docenti, che purtroppo saranno individuati come soprannumerari. Si ricorda che dal 10 al 24 aprile 2013, le scuole saranno tenute a pubblicare le su citate graduatorie
Alcuni docenti che si trovano in situazioni particolari e garantite dalle norme contrattuali potranno essere esclusi dalle suddette graduatorie. Ma chi sono i docenti che avrebbero il diritto ad essere esclusi dall’inserimento delle graduatorie interne? I primi ad essere esclusi sono i docenti non vedenti e quelli emodializzati, in seconda istanza sono esclusi i docenti disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ancora saranno esclusi il personale, non necessariamente disabile, che ha però bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), espletabili unicamente nel centro specializzato che si trova nel comune dove è ubicata la scuola; sono ancora esclusi i docenti appartenenti alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
L’esclusione dalle graduatorie interne è prevista anche per i docenti che assistono il coniuge, il figlio, il genitore, ma in questo ultimo caso, il figlio deve essere il referente unico che presta assistenza all’assistito in particolari condizioni previste dal contratto di mobilità, si è ancora esclusi dalla graduatoria interna se si assiste il fratello o sorella convivente con l’interessato, ma nel caso in cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi in situazione di disabilità. L’esclusione dalle graduatorie interne del docenti che assistono il coniuge, il figlio e il genitore, in qualità di referente unico, si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. In ultimo sono esclusi dalla graduatoria interna i docenti che ricoprono cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali, tale esclusione va applicata esclusivamente durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli Enti Locali.

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