È utile ricordare che il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine del 9 aprile, fissato nell’OM n.9 del 13 marzo 2013, come scadenza per la presentazione delle domande di mobilità dei docenti, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie interne relative agli insegnanti titolari.
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Per quanto detto le scuole saranno tenute a pubblicare le graduatorie interne, per individuare i docenti soprannumerari, nell’arco temporale tra il 10 e il 24 aprile 2013. Si consiglia ai docenti di incominciare a preparare tutta la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell’inclusione oppure dell’esclusione dalla suddetta graduatoria interna. Vogliamo ricordare che l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto V dell’art.7 del CCNI mobilità 2013-2014, cioè la precedenza di chi assiste il coniuge, il figlio disabile oppure come referente unico il genitore con disabilità, si applica solo se si è titolari in scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito. Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2013/2014, domanda volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale del domicilio dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune o il distretto sub comunale viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. La condizione appena detta non deve essere tenuta in conto, qualora la scuola di titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito. Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti V) e VII) dell’art.7 CCNI mobilità , non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria. In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Si ricorda che le date ultime di comunicazione al Sidi, dalle quali si calcolano i 10 giorni antecedenti, sono riportate nell’art.2 del O.M. 9 del 13 marzo 2013. Nel particolare le date per il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e di posti disponibili sono: il 30 aprile per le scuole dell’infanzia e le primarie, il 3 giugno per le scuole secondarie di primo grado, il 20 giugno per quelle di secondo grado e il 4 maggio per il personale educativo. |