Una prova spacciata per allineamento in ingresso che invece incide sulla possibilità di abilitarsi e sul relativo voto. Il Decreto presenta profili di illegittimità.
Come avevamo anticipato, il Ministro ha deciso di introdurre nel decreto organizzativo dei TFA speciali, una prova preliminare, definita “non selettiva” e che avrebbe dovuto semplicemente regolamentare i tempi di accesso alla procedura, come stabilito dal regolamento.
Invece nel testo firmato dal Ministro la prova, valutata oltretutto in maniera molto restrittiva, entra a far parte del punteggio finale di abilitazione incidendo per ben il 35%.
Il Decreto organizzativo, va ben oltre quanto previsto dal regolamento, modificando surrettiziamente la tabella 11-bis. Si tratta di un eccesso di delega sul quale stiamo verificando unaeventuale impugnativa.
La prova preliminare consiste in 70 quesiti a risposta multipla (30 di logica, 30 di comprensione del testo e 10 di lingua straniera [inglese per la primaria]).
La valutazione della prova è estremamente restrittiva: fino a 42 risposte esatte il punteggio è 0 (zero), alle risposte esatte oltre le 42 si assegna 1,25 punti, le risposte errate prevedono una penalizzazione di -0,5. Il punteggio massimo è di 35 punti.
Sulla base del punteggio ottenuto si effettuerà la ripartizione tra i contingenti del 2013/14 e 2014/15 dei corsi, quando sarebbe stato più semplice e veloce utilizzare l’anzianità di servizio.
In effetti l’obiettivo non è solo la regolamentazione degli accessi, ma una pesante ipoteca sul voto finale e perfino sulla possibilità di abilitarsi.
Nella modifica alla tabella 11-bis, che come abbiamo detto si configura come illegittima, il punteggio della prova preliminare incide per ben 35 dei 100 punti complessivi previsti.
Ancora una volta, prevale il pregiudizio nei confronti dei precari, come se le scuole in questi anni avessero fatto lavorare degli incompetenti che casualmente si sono trovati ad insegnare e che quindi, malgrado il Parlamento abbia espresso pareri concordi sull’opportunità di garantirne l’abilitazione, vadano comunque ostacolati.
Se il Ministro, invece degli annunci di improbabili futuri concorsi, si fosse preoccupato diaccelerare l’iter di questo provvedimento, attivandolo contestualmente ai primi TFA ordinari, probabilmente non saremmo in questa situazione che determinerà nuove lotte fratricide e notevole contenzioso.
C’è anche da sottolineare che l’indicazione degli anni accademici 2013/14 e 2014/15 per i TFA speciali è in aperto contrasto con la scelta di non valutare l’anno scolastico 2012/13 che era stata motivata proprio dall’attivazione a partire dal corrente anno accademico.
Questa scelta inciderà anche sull’attivazione dei TFA ordinari che a questo punto probabilmente salteranno un anno e saranno riattivati solo nel 2013/14.